COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 06.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL TESSERATO FRANCHI LORENZO DELLA SOCIETA’ PISTRINO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PISTYRINO-MONTONE DISPUTATA A PISTRINO IL 17.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.56 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 20.11.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL FRANCHI LORENZO PER OTTO GIORNATE DI GARA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 64 del 06.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL TESSERATO FRANCHI LORENZO DELLA SOCIETA’
PISTRINO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PISTYRINO-MONTONE DISPUTATA A PISTRINO IL
17.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.56 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 20.11.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE
VENIVA INFLITTA AL FRANCHI LORENZO PER OTTO GIORNATE DI GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 05.12.2013, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio Franchi Lorenzo, chiedendo la riduzione della
sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti sono pacifici in quanto riconosciuti dallo stesso reclamante, che ha peraltro evidenziato di
essersi immediatamente pentito delle frasi pronunciate scusandosi con il calciatore avversario.
Ciò premesso, considerato altresì che le due frasi sono state pronunciate nel medesimo contesto e
devono pertanto essere valutate unitariamente, si ritiene di ridurre a sei giornate di gara la
sanzione inflitta dal G.S.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore Franchi Lorenzo a sei giornate
effettive di gara.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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