COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 06.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEI RECLAMI PROPOSTI DALLE SOCIETA’ VIS NUOVA ALBA E SPORNTING TERNI IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIS NUOVA ALBA – SPORTING TERNI DISPUTATA A SAN MARTINO IN CAMPO IL 02.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.08 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, DATATA 07.11.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA L’AMMENDA DI €. 750,00 ALLE SOCIETA’ RECLAMANTI E LA PERDITA DELLA GARA CON IL RISULTATO DI O-3 A CARICO DI ENTRAMBE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 64 del 06.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
NEI RECLAMI PROPOSTI DALLE SOCIETA’ VIS NUOVA ALBA E SPORNTING TERNI IN RIFERIMENTO
ALLA GARA VIS NUOVA ALBA – SPORTING TERNI DISPUTATA A SAN MARTINO IN CAMPO IL
02.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.08 DELLA
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, DATATA 07.11.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA
QUALE VENIVA INFLITTA LA L’AMMENDA DI €. 750,00 ALLE SOCIETA’ RECLAMANTI E LA PERDITA
DELLA GARA CON IL RISULTATO DI O-3 A CARICO DI ENTRAMBE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 05.12.2013, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponevano il reclamo la società Vis Nuova Alba e Sporting Terni, la riduzione della
sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente è stata disposta la riunione dei distinti reclami presentati sia dalla società Vis
Nuova Alba sia dalla Sporting Terni.
L’audizione del direttore di gara e l’esame degli atti ufficiali consentono di confermare che alla
rissa che ha comportato la sospensione della gara hanno partecipato tesserati di entrambe le
società, così che a tal proposito nessun dubbio può esservi in ordine alla corresponsabilità delle
stesse. Considerato tuttavia che la rissa ha trovato origine in un gesto violento da parte di un
giocatore della squadra Sporting Terni e che l’entità l’ammenda originariamente inflitta dal G.S.
appare in ogni caso eccessiva in ragione del fattivo comportamento tenuto dai dirigenti di
entrambe le squadre e finalizzato alla cessazione della rissa, si ritiene equo un ridimensionamento
della stessa, che va, quindi, nuovamente commisurata quanto alla Vis Nuova Alba in €. 400,00 e
quanto alla Sporting Terni in €. 600,00. Rigetta ogni altra richiesta.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo riduce l’ammenda ad €. 400,00 nei confronti della società
Vis Nuova Alba e parimenti riduce l’ammenda ad €. 600,00 nei confronti della società Sporting
Terni. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S.
- DISPONE RESTITUIRSI LE TASSE DI RECLAMO.
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