COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 06.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ GSD ROMEO MENTI, IN RIFERIMENTO ALLA GARA SPORTING FARINI – ROMEO MENTI DISPUTATA A STRETTURA IL 20.10.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.06 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, DATATA 24.10.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA ALL’ALLENATORE RICCI ENRICO FINO AL 20.10.2014.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 06.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ GSD ROMEO MENTI, IN RIFERIMENTO ALLA GARA SPORTING FARINI – ROMEO MENTI DISPUTATA A STRETTURA IL 20.10.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.06 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, DATATA 24.10.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA ALL’ALLENATORE RICCI ENRICO FINO AL 20.10.2014. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 05.12.2013, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società GSD Romeo Menti, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali di gara ed all’esito dell’audizione delle parti è emerso che il Sig. Ricci Enrico ha con il proprio comportamento ritardato l’inizio della gara; successivamente egli si è reso responsabile di condotte reiteratamente provocatorie, offensive e minacciose nei confronti dell’arbitro, anche all’interno dello spogliatoio di quest’ultimo. Tuttavia non vi è stato alcun atto di violenza nei confronti del direttore di gara, il che induce la Commissione a contenere la squalifica fino al 31.05.2014. P.Q.M. In accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta all’allenatore Ricci Enrico fino al 31/05/2014. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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