DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 11/12/2013 Delibera del Giudice Sportivo A.S.D. S. FELICE GLADIATOR – U.S.D. SAN SEVERO DEL 15 SETTEMBRE 2013:
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°61 del 11/12/2013
Delibera del Giudice Sportivo
A.S.D. S. FELICE GLADIATOR – U.S.D. SAN SEVERO DEL 15 SETTEMBRE 2013:
Il Giudice Sportivo,
- visto il comunicato ufficiale n. 89 (2013/14) emesso dalla IIIà sezione della Corte di Giustizia Federale che ha accolto il ricorso del A.S.D. S. FELICE GLADIATOR avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo relativo alla gara in epigrafe, annullando la delibera assunta da codesto giudice con C.U. 33 del 9.10.2013 e rimettendo gli atti dinanzi al medesimo;
- esaminato il reclamo del 16.09.2013 proposto dalla A.S.D. S. FELICE GLADIATOR, con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore Giuseppe Cesareo tesserato per la U.S.D. SAN SEVERO;
- rilevato che al calciatore summenzionato, all’epoca sempre tesserato per la U.S.D. SAN SEVERO, è stata comminata la squalifica per due gare effettive, di cui al C.U. n. 76 del 3 maggio 2013 emesso dalla Comitato Regionale Puglia per la stagione 2012/2013
- rilevato che la summenzionata squalifica non è stata, neppure parzialmente, scontata nel Campionato Eccellenza 2012/2013, essendo quella del 1 maggio 2013 l’ultima gara del campionato e avendo la U.S.D. SAN SEVERO guadagnato la promozione diretta alla Serie D 2013/2014, in quanto prima classificata;
- rilevato che la medesima squalifica per due gare, è stata solo parzialmente scontata nel corso del Campionato di Serie D 2013/14 essendo stato il calciatore Giuseppe Cesareo impiegato in due delle prime tre giornate di campionato, inclusa la gara
del 15 settembre 2013, terza del girone di andata, di cui in epigrafe, alla quale, pertanto, ai sensi dell’art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, il medesimo non aveva titolo a partecipare;
P.Q.M.
Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere alla U.S.D. SAN SEVERO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.