COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 12/12/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SILVI, AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VAL DI FORO / SILVI, DISPUTATA IL 10.11.2013 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B” (C.U. N°23 DEL 14.11.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 12/12/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SILVI, AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VAL DI FORO / SILVI, DISPUTATA IL 10.11.2013 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B” (C.U. N°23 DEL 14.11.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società Silvi ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe adottato dal G.S. per il comportamento tenuto dai propri sostenitori unitamente a persona non presente in distinta. L’appellante ha dedotto la insussistenza dei fatti addebitati, in quanto non vi erano motivi oggettivi che potessero far risalire alla società la responsabilità di quanto accaduto, sia sugli spalti che all’interno dell’impianto sportivo. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La responsabilità di quanto descritto dal direttore di gara è chiaramente riferibile alla società appellante ed ai suoi sostenitori, sia perché l’arbitro ha fornito precisi elementi in forza dei quali è possibile risalire agli autori di tali comportamenti, sia perché è verosimile che la sconfitta subita sul campo dalla stessa società, possa aver causato i fatti sopra descritti. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata ed addebitarsi la differenza.
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