COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 12/12/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. S. GREGORIO AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFCA PER QUATTRO TURNI AL CALCIATORE IANNI CLAUDIO; SQUALIFICA PER TRE TURNI AL CALCIATORE MAZZA MIRKO; AMMENDA € 250,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PIANOLA / S. GREGORIO, DISPUTATA IL 24.11.13 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°26 del 28.11.2013 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 12/12/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. S. GREGORIO AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFCA PER QUATTRO TURNI AL CALCIATORE IANNI CLAUDIO; SQUALIFICA PER TRE TURNI AL CALCIATORE MAZZA MIRKO; AMMENDA € 250,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PIANOLA / S. GREGORIO, DISPUTATA IL 24.11.13 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°26 del 28.11.2013 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. S. Gregorio ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S., con le seguenti motivazioni: “Ammenda Euro 250,00 S. Gregorio, perché a fine gara propri tesserati nel contestare l’operato del direttore di gara, lo accerchiavano assumendo comportamento gravemente antisportivo nei suoi confronti”; “Ianni Claudio S. Gregorio, perché a fine gara, unitamente ad altri tesserati, assumeva comportamento antisportivo nei confronti dell’arbitro spintonandolo”; “Mazza Mirko S. Gregorio, capitano della squadra, a fine gara, unitamente ad altri tesserati assumeva comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro”. Ha dedotto l’appellante che i calciatori si sarebbero limitati a chiedere spiegazioni all’arbitro, senza spintonarlo, né minacciarlo con la conseguenza che non solo le sanzioni loro comminate sarebbero eccessive in relazione ai fatti realmente accaduti, ma anche l’ammenda stessa. Osserva la Commissione che la sola sanzione inflitta al calciatore Mazza Mirko può essere lievemente ridotta, in ragione del fatto che la frase proferita può essere considerata solo come una protesta eccessiva, senza avere una portata realisticamente minacciosa, mentre devono essere confermate le restanti sanzioni impugnate in quanto congrue ed adeguate agli addebiti contestati. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Mazza Mirko a due turni, confermando nel resto l’impugnata decisione e disponendo la restituzione della tassa d’appello versata.
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