COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 11/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 – RICORSO DELLA SOCIETA’ REAL SENISE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MARCELLI MORENO COME PUBBLICATA SUL CU N.32 DEL 31.10.2013.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 11/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 - RICORSO DELLA SOCIETA' REAL SENISE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MARCELLI MORENO COME PUBBLICATA SUL CU N.32 DEL 31.10.2013. Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla Società A.S.D. REAL SENISE avverso la squalifica del calciatore MARCELLI MORENO, come riportata nel C.U. n.32 del 31.10.2013; Letti gli atti ufficiali di gara; Procedutosi all’audizione del Presidente del predetto Sodalizio che ne aveva fatto espressa richiesta e dell’Arbitro; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni dalla Società reclamante addotte non abbiano, invero, trovato riscontro, non solo negli atti ufficiali di gara, ma neppure nelle dichiarazioni dal D.G. in sede di audizione rese, dal cui esame incrociato è stato possibile ottenere puntuale conferma riguardo la inequivocabile responsabilità del calciatore in riferimento alla condotta allo stesso ascritta, che è lecito qualificare oltre che altamente offensiva, ingiuriosa e minacciosa, anche violenta e come tale adeguatamente sanzionata in primo grado; Considerato, ancora,come in sede di audizione la Società reclamante abbia riconosciuto le responsabilità del proprio tesserato riguardo le gravi intemperanze verbali, negando, tuttavia, ogni episodio riconducibile alla refertata aggressione fisica; Ritenuto, aldilà dell’interpretazione dal ricorrente Sodalizio in corso di audizione attribuita agli eventi dal D.G. descritti, come dalla lettura degli atti ufficiali sia comunque nitidamente emersa la responsabilità dal calciatore MARCELLI MORENO in relazione al comportamento dal medesimo nei confronti del D.G. complessivamente tenuto; Osservato alla stregua delle considerazioni che precedono come, tuttavia, la parziale collaborazione in sede di comparizione offerta e il curriculum discplinare del calciatore MARCELLI MORENO, privo di precedenti specifici con conseguente esclusione di ogni ipotesi di recidiva, possano essere apprezzate come attenuanti prevalenti sulla circostanza aggravante rappresentata dalla qualifica di capitano della squadra che al momento dei fatti lo stesso rivestiva e abilitare, quindi, questa Commissione ad una, se pur minima, riforma della decisione dal G.S. adottata, con accessorio temperamento della sanzione dallo stesso irrogata; P.Q.M. in parziale accoglimento del proposto reclamo e a parziale modifica delle decisioni del G.S. adottate e riportate in C.U. n.32 del 31.10.2013 così delibera: • riduce la squalifica al calciatore MARCELLI MORENO inflitta sino a tutto il 31 Agosto 2016; • dispone la restituzione della tassa reclamo se versata.
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