COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 11.12.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.18 della Società A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.62 del 21.11.2013 (punizione sportiva della perdita della gara ASD Luzzese Calcio 1965 – San Fili Calcio 1926 del 27.10.2013 per posizione irregolare del calciatore De Rose Giorgio).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 11.12.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.18 della Società A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.62 del 21.11.2013 (punizione sportiva della perdita della gara ASD Luzzese Calcio 1965 – San Fili Calcio 1926 del 27.10.2013 per posizione irregolare del calciatore De Rose Giorgio). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante impugna la delibera del Primo Giudice che ha sanzionato la posizione irregolare del proprio calciatore De Rose Giorgio nella gara in epigrafe per non aver scontato una squalifica inflittagli nello scorso Campionato Regionale Juniores. Il Giudice ha fondato la sua decisione – ai sensi dell’art. 22, comma 6, C.G.S. - sul fatto che il calciatore De Rose ha disputato le gare del Campionato Promozione della società di appartenenza, la Luzzese, del 15.09.2013 (contro la Promosport), del 22.09.2013 (contro la Garibaldina), del 29.09.2013 contro il Torretta), del 13.10.2013 (contro il Real San Marco) e del 20.10.2013 (contro la Roccabernarda) senza scontare il residuo di pena (due giornate), atteso che pur se presente in distinta non ha preso parte solo ad una gara del corrente campionato, quella del 6.10.2013 contro la Silana. Ha partecipato quindi alla gara del 27.10.2013, ASD Luzzese Calcio 1965 – San Fili Calcio 1926, in posizione irregolare. Sostiene a difesa la reclamante che il calciatore De Rose Giorgio non ha preso parte alle gare del Campionato Juniores dell’8.10.2013, del 15.10.2013 e del 22.10.2013, rispettivamente contro Real San Marco, Audace Rossanese e Calcio Acri, rispettivamente prima seconda e terza giornata del predetto Campionato. Poiché tali gare sono tutte antecedenti alla gara Luzzese Calcio 1965 - San Fili Calcio 1926 del 27.10.2013, il calciatore ha disputato la gara su cui grava l’odierno ricorso in posizione regolare avendo precedentemente scontato le due giornate di squalifica. La tesi della reclamante deve essere accolta e con essa il reclamo proposto. P.Q.M. in accoglimento del reclamo si annulla la decisione del Giudice di primo grado e si omologa il risultato conseguito sul campo della gara LUZZESE CALCIO 1965 – SAN FILI CALCIO 1926 (2 - 2) del 27.10.2013; si dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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