COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 49 del 12 Dicembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare 21. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO TAVERNA – GARA BUONABITACOLO SOCCER I ATLETICO TAVERNA DEL 17.11.2013 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 49 del 12 Dicembre 201
Delibere della Commissione Disciplinare
21. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO TAVERNA – GARA BUONABITACOLO SOCCER I
ATLETICO TAVERNA DEL 17.11.2013 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltato l’arbitro a chiarimento, rileva l’infondatezza
dell’atto di impugnazione. Esso, invero, fa riferimento all’ammenda di euro 400,00 (inflitta alla medesima
società, perché un proprio sostenitore, in campo avverso, scavalcava la recinzione, entrava sul terreno di
giuoco e colpiva violentemente l’arbitro con un pugno alla schiena), nonché alla squalifica, fino al
7.02.2014, a carico del calciatore Auricchio Nicola, che ingiuriava e minacciava l’arbitro, ed, infine, alla
squalifica fino al 9.05.2015, inflitta a carico del calciatore De Rosa Luca, che, espulso per aver colpito
l’arbitro con un violento spintone, successivamente rientrava in campo e colpiva il direttore di gara con
un violento schiaffo al volto, per poi, minacciosamente, intimare all’arbitro di non riportare, nel proprio
referto, quanto accaduto. Per quanto attiene all’ammenda, la stessa si appalesa, a questa C.D.T.,
congrua e conseguenziale ai fatti accaduti. Per quel che concerne l’impugnazione delle squalifiche a
carico dei nominati calciatori Auricchio Nicola e De Rosa Luca, ad avviso di questa C.D.T. esse risultano
dimensionate in modo coerente, tenuto conto del preciso e dettagliato rapporto dell’arbitro, nonché del
supplemento redatto dallo stesso in sede di audizione presso questa Commissione. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Atletico Taverna; dispone addebitarsi la tassa
reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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