COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 49 del 12 Dicembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare 23. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRTUS OTTAVIANO – GARA JUVE PRO POGGIOMARINO I VIRTUS OTTAVIANO DEL 18.11.2013 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 49 del 12 Dicembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare 23. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRTUS OTTAVIANO – GARA JUVE PRO POGGIOMARINO I VIRTUS OTTAVIANO DEL 18.11.2013 – ATT. MISTA La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione, finalizzato alla richiesta di riduzione della squalifica, per otto giornate di gara, a carico del calciatore Iervolino Saverio, che era stato espulso per aver colpito un calciatore della squadra avversaria con uno schiaffo, ma dopo aver subito dall’antagonista addirittura “una testata”, per poi litigare con il calciatore avversario medesimo. La società reclamante, nel proprio ricorso, ha sostenuto che la squalifica sia sproporzionata, per eccesso. Invero, la tesi difensiva della reclamante può trovare accoglimento, in ragione del grave atto subito dal calciatore, in relazione al quale è stato presentato il reclamo in argomento. Questa C.D.T., in conformità con le sue determinazioni per casi analoghi, nonché nella ponderazione del rapporto tra l’effettiva gravità dell’infrazione e la conseguente sanzione, giudica equa e giusta la riduzione della sanzione a sei giornate di gara. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Virtus Otaviano, di ridurre a sei giornate la squalifica a carico del calciatore Iervolino Saverio; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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