COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 49 del 12 Dicembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare 04. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CAVESE 1919 – GARA MONTERUSCELLO I CAVESE 1919 DEL 3.11.2013 – ALLIEVI REGIONALI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 49 del 12 Dicembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare 04. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CAVESE 1919 – GARA MONTERUSCELLO I CAVESE 1919 DEL 3.11.2013 – ALLIEVI REGIONALI La C.D.T., visti gli atti ufficiali, sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, letto il reclamo, osserva: con atto presentato nei termini temporali prescritti, la società reclamante ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania – S.G.S., n. 25 del 5.12.2013, pag. 3123), con la quale sono state inflitte, alla società medesima, le seguenti sanzioni: la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3, per presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore Liguori Mano Christian; l’inibizione fino al 3.01.2014, a carico del dirigente accompagnatore, sig. Iovine Gianmarco; la squalifica per due giornate di gara, a carico del calciatore Liguori Mano Christian, nato il 18.10.1998. Invero, all’udienza odierna è stato presente il calciatore Liguori Mariochristian, il quale ha esibito il documento di riconoscimento, registrato nella distinta ufficiale di gara dal dirigente accompagnatore ufficiale, sig. Iovine Gianmarco. L’arbitro della gara stessa, anch’egli presente in audizione, ha riconosciuto il calciatore. Questa Commissione ha accertato che, presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Campania, risulta effettivamente tesserato il calciatore Liguori Mariochristian, nato il 18.10.1998. Sulla base di quanto innanzi specificato, questa Commissione ritiene accertato, senza alcun dubbio e con ineccepibili modalità documentali, che il calciatore che ha partecipato alla gara in esame sia effettivamente Liguori Mariochristian, nato il 18.10.1998, regolarmente tesserato a favore della società Cavese 1919, e non Liguori Mano Christian, come erroneamente riportato, per sbagliata compilazione, nella distinta ufficiale della gara de qua. Tanto premesso, il reclamo si appalesa fondato, con la sussistenza degli estremi per deliberare, sia sulla posizione del nominato calciatore, sia sull’omologazione del risultato acquisito sul campo, come segue: che debba considerarsi regolare la partecipazione, alla gara in esame, da parte del calciatore Liguori Mariochristian; che, di conseguenza, debba essere annullata la squalifica per due giornate di gara, inflitta a suo carico, peraltro determinata da un palese, marchiano errore di compilazione della distinta, da parte della società di appartenenza; che, quindi, debba essere confermato il risultato acquisito sul campo (1-2, a favore della società Cavese 1919). Infine, la Commissione fissa una nuova riunione al 16.12.2013, alle ore 16,00, mediante la convocazione del presidente della società Cavese 1919, al fine di verificare la posizione dei suoi dirigenti, sigg. Iovine Gianmarco ed Iovine Antonio, agli effetti del censimento. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Cavese 1919, di annullare la delibera del G.S.T. e, per l’effetto, di omologare il risultato di 1-2 a favore della società Cavese 1919, nonché di dichiarare nulla la sanzione della squalifica a carico del calciatore Liguori Mario christian, determinata dall’errore di compilazione della distinta ufficiale di gara; di rinviare alla seduta del 16.12.2013, alle ore 16,00, demandando alla Segreteria la convocazione del presidente della società Cavese 1919, riservandosi ulteriori decisioni in merito alla posizione dei dirigenti ed alla corretta compilazione della distinta ufficiale di gara; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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