COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 49 del 12 Dicembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare 04. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CAVESE 1919 – GARA MONTERUSCELLO I CAVESE 1919 DEL 3.11.2013 – ALLIEVI REGIONALI
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 49 del 12 Dicembre 201
Delibere della Commissione Disciplinare
04. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CAVESE 1919 – GARA MONTERUSCELLO I CAVESE 1919
DEL 3.11.2013 – ALLIEVI REGIONALI
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva
presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, letto il reclamo, osserva:
con atto presentato nei termini temporali prescritti, la società reclamante ha proposto reclamo
avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale
del C.R. Campania – S.G.S., n. 25 del 5.12.2013, pag. 3123), con la quale sono state inflitte, alla
società medesima, le seguenti sanzioni: la punizione sportiva della perdita della gara, con il
punteggio di 0-3, per presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore
Liguori Mano Christian; l’inibizione fino al 3.01.2014, a carico del dirigente accompagnatore, sig.
Iovine Gianmarco; la squalifica per due giornate di gara, a carico del calciatore Liguori Mano Christian, nato il 18.10.1998. Invero, all’udienza odierna è stato presente il calciatore Liguori Mariochristian, il quale ha esibito il documento di riconoscimento, registrato nella distinta ufficiale di gara dal dirigente accompagnatore ufficiale, sig. Iovine Gianmarco. L’arbitro della gara stessa, anch’egli presente in audizione, ha riconosciuto il calciatore. Questa Commissione ha accertato che, presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Campania, risulta effettivamente tesserato il calciatore Liguori Mariochristian, nato il 18.10.1998. Sulla base di quanto innanzi specificato, questa Commissione ritiene accertato, senza alcun dubbio e con ineccepibili modalità documentali, che il calciatore che ha partecipato alla gara in esame sia effettivamente Liguori Mariochristian, nato il
18.10.1998, regolarmente tesserato a favore della società Cavese 1919, e non Liguori Mano
Christian, come erroneamente riportato, per sbagliata compilazione, nella distinta ufficiale della gara
de qua. Tanto premesso, il reclamo si appalesa fondato, con la sussistenza degli estremi per
deliberare, sia sulla posizione del nominato calciatore, sia sull’omologazione del risultato acquisito
sul campo, come segue: che debba considerarsi regolare la partecipazione, alla gara in esame, da
parte del calciatore Liguori Mariochristian; che, di conseguenza, debba essere annullata la squalifica
per due giornate di gara, inflitta a suo carico, peraltro determinata da un palese, marchiano errore di
compilazione della distinta, da parte della società di appartenenza; che, quindi, debba essere
confermato il risultato acquisito sul campo (1-2, a favore della società Cavese 1919). Infine, la
Commissione fissa una nuova riunione al 16.12.2013, alle ore 16,00, mediante la convocazione del
presidente della società Cavese 1919, al fine di verificare la posizione dei suoi dirigenti, sigg. Iovine
Gianmarco ed Iovine Antonio, agli effetti del censimento. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo proposto dalla società Cavese 1919, di annullare la delibera del
G.S.T. e, per l’effetto, di omologare il risultato di 1-2 a favore della società Cavese 1919,
nonché di dichiarare nulla la sanzione della squalifica a carico del calciatore Liguori Mario
christian, determinata dall’errore di compilazione della distinta ufficiale di gara; di rinviare
alla seduta del 16.12.2013, alle ore 16,00, demandando alla Segreteria la convocazione del
presidente della società Cavese 1919, riservandosi ulteriori decisioni in merito alla posizione dei dirigenti ed alla corretta compilazione della distinta ufficiale di gara; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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