COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 11.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 44 RECLAMO PROPOSTO DA U.P. MASSESE avverso inibizione all’ 1.12.2013 dir.acc.uff.TROMBINI ENEA, perdita gara e ammenda € 100 delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 20 del 20.11.2013 gara REAL SAVOIA – POL. MASSESE del 17.11.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 11.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 44 RECLAMO PROPOSTO DA U.P. MASSESE avverso inibizione all' 1.12.2013 dir.acc.uff.TROMBINI ENEA, perdita gara e ammenda € 100 delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 20 del 20.11.2013 gara REAL SAVOIA - POL. MASSESE del 17.11.2013 L'U.P.MASSESE, erroneamente indirizzando ad altro Organo della giustizia sportiva, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti. Il ricorso risulta sottoscritto dal sig. TROMBINI ENEA, inibito come sopra indicato e, quindi, in posizione non idonea a rappresentare la società nell'ambito federale e, pertanto, l'istanza deve essere ritenuta valida solamente per la sanzione a carico dello stesso, sanzione che, peraltro, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del C.G.S., non è impugnabile. La Commissione, avuto presente quanto precede, dichiara inammissibile il ricorso proposto dall'U.P.MASSESE, conferma i provvedimenti impugnati e dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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