COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 del 12.12.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’ A.S.D. PENTALCOR GRADO C5 (Campionato SERIE C2 Calcio a Cinque) in merito alla sanzione della squalifica per tre giornate di gara a carico del proprio calciatore CORBATTO Giacomo (in C.U. n. 54 dd. 05.12.2013)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 del 12.12.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’ A.S.D. PENTALCOR GRADO C5 (Campionato SERIE C2 Calcio a Cinque) in merito alla sanzione della squalifica per tre giornate di gara a carico del proprio calciatore CORBATTO Giacomo (in C.U. n. 54 dd. 05.12.2013) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 54 dd. 05.12.2013 il G.S.T. infliggeva al calciatore CORBATTO Giacomo la squalifica per tre giornate di gara con la seguente motivazione: “Espulso per un fallo di gioco, si posizionava sulla tribuna della palestra insultando ripetutamente l’arbitro n. 1.”. Con tempestivo reclamo l’A.S.D. PENTALCOR GRADO C5 impugnava tale decisione, lamentando l'eccessiva severità della sanzione. La reclamante affermava che le espressioni ingiuriose erano state effettuate da uno spettatore, noto per il suo comportamento irrispettoso, e non dal calciatore. Richiesto al direttore di gara, attraverso il rappresentante AIA, un supplemento di rapporto, questi confermava che sia lo spettatore che il calciatore, sostanzialmente all’unisono, si erano espressi nei termini verbalizzati. Il reclamo è conseguentemente infondato, mentre la sanzione è congrua e va confermata. Infatti il calciatore è stato espulso sul campo per aver negato all’avversario una chiara occasione da rete fermando la palla con la mano sulla linea di porta; per l’espulsione dal campo, la squalifica di “almeno” una giornata è automatica. Le successive espressioni ingiuriose indirizzate dal calciatore al direttore di gara, pur contenute, meritano la sanzione “minima” di due giornate di gara ex art. 19/4 lett.a) CGS. P.Q.M. La C.D.T.- FVG, rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa reclamo.
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