COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 114/CDT del 13/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELL’ACD ANITRELLAE DEL SUO PRESIDENTE PRO TEMPORE RAPONI ALFREDO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 114/CDT del 13/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELL’ACD ANITRELLAE DEL SUO PRESIDENTE PRO TEMPORE RAPONI ALFREDO Con atto del 5 settembre 2013 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale per il Lazio il Sig. Raponi Alfredo, presidente pro tempore della società Anitrella, per rispondere della violazione prevista dall’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 94 ter comma 13 delle NOIF ed all’articolo 8 comma 9 CGS e la società Anitrella ai sensi dell’articolo 4 comma 1 CGS per la responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al suo presidente. Nella fattispecie al Presidente Raponi viene contestato che la società da lui rappresentata non avrebbe ottemperato nei termini imposti dal regolamento alla decisione del collegio arbitrale costituito presso la LND che le aveva imposto il pagamento della somma di € 1.952,64 all’allenatore Riccardo Petricca. La norma violata è contenuta nell’articolo 94 ter comma 13 della NOIF che impone di dare adempimento nel termine di trenta giorni alle decisioni assunte dal collegio arbitrale. A parere dell’Organo requirente la violazione dell’articolo 94 ter delle NOIF comportava violazione anche dell’articolo 1 comma 1 del CGS da parte del legale rappresentante della società e quindi del Presidente pro-tempore Santopadre Daniele e della società direttamente responsabile dei comportamenti antiregolamentari dello stesso. La Commissione Disciplinare Territoriale fissava la riunione per la discussione del ricorso ed assegnava ai deferiti termine per il deposito di memorie difensive. Facevano pervenire nei termini memoria difensiva la società Anitrella, rappresentata dal presidente pro tempore Dr. Giovanni Pagano. Nelle difese la società, senza minimamente entrare nel merito della violazione ascritta, si limita a contestare la regolarità della chiamata in giudizio della società in quanto viene individuato come legale rappresentante il Sig. Raponi Alfredo che invece non avrebbe più rappresentato la società a seguito di dimissioni presentate il 13 agosto 2013. Nella riunione fissata per la discussione del ricorso, assenti i deferiti, il rappresentante della Procura Federale insisteva nella contestazione di addebito e richiedeva per l’Anitrella la sanzione di un punto di penalizzazione e per il presidente pro tempore Rapone sei mesi di inibizione. Ritiene la Commissione che i fatti di cui al deferimento siano provati per tabulas. E’ in atti la delibera del Collegio Arbitrale e la prova della ricezione della comunicazione del dispositivo alla società obbligata. La stessa non ha mai fatto pervenire la prova del pagamento e non vi è evidenza negli atti che vi sia stato alcun pagamento sino ad oggi. La società deferita si è limitata a contestare la ritualità della notifica del deferimento senza nulla osservare in merito all’adempimento del lodo e questo avvalora ancora di più il convincimento che nulla sia stato pagato e che, comunque, non si sia adempiuto al deliberato nel termine perentorio concesso dal regolamento. Nessun pregio ha l’eccezione preliminare di nullità della notifica del deferimento che è stato regolarmente inoltrato sia a chi fungeva da legale rappresentate all’epoca dei fatti e che viene deferito per le responsabilità personali derivanti dalla funzione svolta, sia alla società che deve rispondere per i l fatto a lei ascritto, essendo evidente che, nella notifica alla società non deve essere individuato fisicamente il rappresentante pro tempore essendo la notifica intesa sempre nei confronti di chi al momento rappresenta legittimamente la società. Quoad poenam va affermato che, a parere della Commissione, la Procura Federale non ha correttamente invocato la normativa di riferimento per quanto attiene la responsabilità della società. Considerando che la disposizione dell’articolo 94 ter delle NOIF fa riferimento, per un evidente difetto di coordinamento del testo, ad un articolo 7 comma 6 bis del CGS non più esistente e comunque ad un articolo che regola e sanziona fattispecie del tutto diverse, la normativa sanzionatoria va ricercata nell’articolo 8 comma 9 CGS che recita testualmente: “Il mancato pagamento, nel termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, delle somme accertate dalla Commissione accordi economici della Lega nazionale dilettanti (LND) o dalla Commissione vertenze economiche comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche”. La disposizione citata si colloca sul piano sistematico come normativa speciale e quindi da applicare nel caso concreto in quanto contempla espressamente la fattispecie del deferimento che attiene appunto alla violazione di un lodo del collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche. Quindi la società non risponde per le violazioni dei propri tesserati, in modo oggettivo o diretto, ex articolo 4 comma 1 e 2 CGS, ma per una violazione propria, intendendo nella specie obbligata al comportamento non il rappresentante ma la società che ne risponde in proprio. Corrobora tale interpretazione la lettura del successivo comma 10 dell’articolo 8 del CGS che punisce i tesserati che “partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti”, dimostrando quindi che si tratta di due violazioni autonome che coesistono con pene edittali minime stabilite. Non si tratta quindi, nel caso della società di responsabilità per fatto alieno ma per fatto proprio, mentre per i tesserati si tratta di una responsabilità non collegata alla funzione, ma all’attività effettivamente espletata nella commissione dell’illecito, tanto è vero che la sanzione è rivolta indistintamente a tutte le categorie di soci, dirigenti e rappresentanti previste dallo Statuto Federale. Nel caso, quindi, non si da luogo, come al contrario è esplicitamente previsto per le violazioni in materia di tesseramento, ad una responsabilità del presidente, per il solo fatto di ricoprire la funzione, ma ad una possibile responsabilità di ogni tesserato che abbia dato luogo alla commissione dell’illecito. Per quanto è dato rinvenire nella documentazione trasmessa dalla Procura Federale il Sig. Raponi rivestiva effettivamente la carica di presidente e legale rappresentante della società Anitrella e tale conclusione è avvalorata dalle controdeduzioni della società che evidenzia come lo stesso si sia dimesso il 13-8-2013 e quindi in epoca ben successiva al maturarsi del termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale, data nella quale viene commesso l’illecito. Non avendo né il Raponi né la società contestato il ruolo ricoperto e la responsabilità nella commissione dell’illecito e non essendo rinvenibile in atti ulteriori profili di responsabilità a carico di altri tesserati che valgano ad escludere quella del presidente si deve affermare la responsabilità anche del Raponi per le violazioni a lui ascritte. In conclusione a carico della società va applicata la sanzione prevista dall’articolo 8 comma 9 del CGS e quindi la penalizzazione di un punto in classifica da scontare nell’attuale campionato e l’ammendo di € 500,00 in considerazione che l’adempimento al momento non vi è stato o comunque non è documentato mentre a carico del Raponi va irrogata la sanzione edittale minima di sei mesi di inibizione prevista dalla norma. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di ritenere la società Anitrella responsabile delle violazioni di cui all’articolo 94 ter comma 13 delle NOIF ed all’articolo 8 comma 9 del CGS, così riqualificata l’originaria incolpazione, e per l’effetto di comminarle la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontare nel campionato 2013-2014 e l’ammenda di € 500,00. Di ritenere il Sig. Raponi Alfredo responsabile delle violazioni di cui all’articolo 94 ter comma 13 delle NOIF ed all’articolo 8 comma 10 del CGS, così riqualificata l’orginaria incolpazione, e per l’effetti di comminargli la sanzione della inibizione per mesi sei. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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