COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 114/CDT del 13/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TRIANGOLAZIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GRILLI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 39C5 DEL 23.11.2013 (Gara: TRIANGOLAZIO – NORDOVEST del 23.11.2013 – Campionato Calcio a 5 Serie C2)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 114/CDT del 13/12/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ TRIANGOLAZIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GRILLI DANIELE ADOTTATO DAL
GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 39C5 DEL 23.11.2013
(Gara: TRIANGOLAZIO - NORDOVEST del 23.11.2013 – Campionato Calcio a 5 Serie C2)
La Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore GRILLI DANIELE a 5 gare.
La tassa reclamo va restituita.
In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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