COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 114/CDT del 13/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PANTANO BORGHESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ALESSANDRO REA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 22C5 DEL 27.11.2013 (Gara: PANTANO BORGHESE – SAN GIUSTINO del 22.11.2013 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 114/CDT del 13/12/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PANTANO BORGHESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ALESSANDRO REA ADOTTATO
DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 22C5
DEL 27.11.2013
(Gara: PANTANO BORGHESE – SAN GIUSTINO del 22.11.2013 – Campionato Calcio a 5
Serie D Roma)
La Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore REA ALESSANDRO a 4 gare.
La tassa reclamo va restituita.
In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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