COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 114/CDT del 13/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL SIG. MAURO TOSCANO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 114/CDT del 13/12/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL SIG. MAURO TOSCANO PER LA
VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S
Alla Procuratore Federale in data 21.3.2013 venivano trasmessi dal Giudice Sportivo del
C.R.Lazio, gli atti della gara CANINESE – ALBALONGA del Campionato di Eccellenza del
10.3.2013, in cui la Società ALBALONGA veniva sanzionata per aver consentito l’indebito ingresso
negli spogliatoi di persona non autorizzata.
L’arbitro di tale gara, riferiva in referto, di essere stato avvicinato, al termine dell’incontro, da un
tale sig. TOSCANO, non presente in alcuna distinta, padre di un atleta espulso durante la partita, e
sedicente componente della Procura Arbitrale il quale, mostrando un tesserino della FIGC,
minacciava che avrebbe presentato un esposto per segnalare l’atteggiamento tenuto dallo stesso
arbitro, nei confronti del figlio.
Il Sig, MAURO TOSCANO, qualificatosi come Funzionario del Ministero degli Interni e
Collaboratore F.I.G.C., in data 12 maggio 2013, inviava uno scritto al Presidente della L.N.D. ed al
Presidente del C.R. Lazio, in cui lamentava indebite condotte dell’arbitro della gara in argomento,
ai danni dell’atleta GIANLUCA TOSCANO, senza mai rappresentare il rapporto di parentela che lo
legava al giocatore.
A seguito dell’attività istruttoria svolta dalla Procura Federale è emerso che il Sig. MAURO
TOSCANO risulta tesserato per la F.I.G.C. con la qualifica di collaboratore della L.N.D. e che lo
stesso, per sua espressa ammissione, si era avvicinato al Direttore di gara per esprimere il suo
disappunto sulla conduzione dell’incontro.
Riteneva, pertanto, l’Organo Inquirente, che siffatto comportamento tenuto dal Sig. TOSCANO,
abbia integrato la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S., anche in considerazione delle
iniziative disciplinari richieste, a mezzo di nota scritta al Presidente della LND e al Presidente del
C.R.Lazio, nei confronti dell’arbitro della gara CANINESE – ALBALONGA del Campionato di
Eccellenza del 10.3.2013, strumentalizzando il proprio ruolo federale (e per meglio delineare la
condotta, quello di Funzionario del Ministero dell’Interno) per ritorsione riguardo alla espulsione del
proprio figlio.
In considerazione di quanto sopra, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig.
MAURO TOSCANO per le violazioni delle norme regolamentari sopra riportate.
Alla riunione indetta da questo Organo di Giustizia Sportiva, era presente il Rappresentante della
Procura Federale nonché il deferito Sig. MAURO TOSCANO che depositava agli atti memoria
scritta, in cui sostanzialmente confermava quanto dichiarato in Procura, precisando che al termine
dell’incontro, non entrava indebitamente nello spogliatoio arbitrale, bensì si limitava a rimanere
fuori, nel cortile antistante il cancelletto aperto, tanto che una signora gli chiedeva di poter
cortesemente utilizzare la toilette.
Dichiarava, altresì, di aver mostrato volutamente, il tesserino del Ministero dell’Interno per essere
identificato.
In sede di discussione del deferimento il rappresentante della Procura Federale richiedeva
l’affermazione della responsabilità del deferito nelle violazioni ascritte e richiedeva la irrogazione
della sanzione della inibizione per anni due, il deferito si riportava alle considerazioni e conclusioni
già espresse negli scritti difensivi e richiedeva il proscioglimento.
La Commissione ritiene che i fatti ascritti al deferito siano provati ed assumano rilievo disciplinare
sotto un duplice profilo. Il Sig. Toscano ha sicuramente violato le norme comportamentali che
debbono indirizzare l’attività di tutti i tesserati ed, in special modo, di un tesserato della F.I.G.C.
con la funzione di collaboratore della LND, quanto si è introdotto, senza averne alcun diritto e
senza dover esercitare alcun ruolo specifico, nel recinto degli spogliatoi ed ha ancora di più errato
quando si è rivolto al direttore di gara in modo inopportuno e, sicuramente, intimitadorio. Infatti,
anche a voler ammettere per un istante, senza nulla concedere, che il comportamento dell’Arbitro
fosse stato da censurare sotto qualsiasi aspetto, avrebbe dovuto limitarsi a segnalare in forma
scritta quanto da lui rilevato agli Organi Federali preposti alla vigilanza dell’attività sportiva ed
arbitrale. Giammai avrebbe dovuto rivolgersi all’Arbitro, penetrando comunque nel recinto degli
spogliatoi seppur non forzosamente, contestandone il comportamento e minacciandolo di avviare
indagini a suo carico. Pur non avendo travalicato il confine dell’invettiva e dell’ingiuria, è quindi
evidente che il primo comportamento tenuto al termine della gara va censurato in quanto indebito e
contrario alle norme. Parimenti da censurare è anche il tono e lo scopo sotteso alla comunicazione
che il deferito ha fatto seguire. Come si è detto è dovere di ogni componente della Federazione e
delle Leghe segnalare comportamenti rilevati direttamente nel corso di svolgimento di una gara,
che possano costituire astrattamente illeciti disciplinari commessi da chicchessia, ma tale
segnalazione deve mantenersi nei canoni della correttezza e della lealtà sportiva descrivendo a chi
di dovere i comportamenti rilevati in modo asettico e spersonalizzato. La segnalazione del
Toscano, che impropriamente cita la sua funzione pubblica quasi a rinforzare la verosimiglianza
del suo narrare, è invece infarcita di considerazioni personali e si conclude addirittura con la
manifestazione di un sospetto di influenza dolosa delle decisioni assunte dall’Arbitro, peraltro
proveniente da altre regione, sul regolare andamento del campionato, ipotizzando che l’espulsione
del figlio sia stata preordinata a privare la squadra del suo apporto nella successiva gara decisiva
per le vicende del campionato. La duplice violazione dei doveri sanciti dall’articolo 1 comma 1 del
CGS, commessa peraltro da un collaboratore della LND, merita adeguata sanzione che, però,
deve essere parametrata entro limiti equi ed attinenti al caso. In sostanza il comportamento del
deferito è stato si intimitadorio ma non minaccioso, in quanto non è stato minacciato un danno
ingiusto, tale non potendo qualificarsi la segnalazione agli Organi preposti di un comportamento
asseritamente irregolare e quindi la sanzione richiesta dalla Procura Federale appare eccessiva
rispetto alla effettiva portata degli addebiti. Appare equo quindi fissare la sanzione a carico del
deferito un anno di inibizione in considerazione dei plurimi addebiti e della funzione ricoperta.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale
DELIBERA
Di ritenere il Sig. Mauro Toscano responsabile della violazione ascritta e per l’effetto di irrogargli la
sanzione di un anno di inibizione.
Le sanzioni irrogate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della
comunicazione. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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