COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 114/CDT del 13/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING ROMA AVVERSO LE DECISIONI DOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 27 SGS DEL 14.11.2013 (Gara: SPORTING ROMA – BORGO DON BOSCO del 9.11.2013 – Campionato Allievi Prov.li Fascia B Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 114/CDT del 13/12/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING ROMA AVVERSO LE DECISIONI DOTTATE DAL
GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 27 SGS
DEL 14.11.2013
(Gara: SPORTING ROMA – BORGO DON BOSCO del 9.11.2013 – Campionato Allievi Prov.li
Fascia B Roma)
La Commissione Disciplinare,
visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società SPORTING ROMA contesta le decisioni assunte
dal Giudice Sportivo competente con il Comunicato Ufficiale indicato in oggetto, sia in relazione al
fatto che l’arbitro ha inspiegabilmente deciso di porre anticipatamente fine alla gara, sia le
squalifiche inflitte ai propri calciatori ARTIBANI FRANCESCO (per 1 gara) ANNUNZIATA
FRANCESCO (fino al 30.4.2014) DEL MORO MIRKO, ROMOLI VENTURI TOMMASO,
BUCCOLINI ROBERTO e STOPKO SEBASTIANO ( tutti per 2 gare).
Ci tiene anche a precisare la ricorrente che appare del tutto fantasiosa la circostanza della
ipotizzata situazione di pericolo per la incolumità dell’arbitro e che la gara sarebbe comunque
potuta proseguire per la presenza regolamentare di 7 calciatori in campo e che, tra l’altro, la
monetina lanciata non avrebbe raggiunto l’arbitro.
Questa Commissione, dopo aver letto gli atti di gara, preliminarmente fa presente che è da
dichiarare inammissibile la parte del reclamo che verte sulla richiesta di modifica del risultato della
gara in quanto le norme regolamentari stabiliscono che per siffatte situazioni copia del ricorso deve
essere trasmessa, nei termini, alla Società controparte, il che non è stato effettuato dalla Società
SPORTING ROMA. Lo stesso è da considerarsi inammissibile per le sanzioni inflitte ai calciatori
per 1 o 2 gare. In quanto i provvedimenti disciplinari di tale portata, ai sensi dell’art. 45 del C.G.S. ,
non sono impugnabili in alcuna sede.
Per quanto riguarda la squalifica inflitta al calciatore ANNUNZIATA FRANCESCO fino al
30.4.2014, si ritiene che la stessa sia del tutto congrua rispetto al comportamento tenuto dal
calciatore ANNUNZIATA, in quanto tentava di colpire l’arbitro con un pugno non riuscendovi per la
pronta schivata dell’arbitro stesso. Nonché l’ammenda comminata di € 250 è da considerarsi equa,
tenuto conto delle continue proteste della Società e del lancio di sassolini da parte di propri
sostenitori, uno dei quali raggiungeva il direttore di gara ad una gamba.
Ciò detto, questo Organo di Giustizia Sportiva
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo avanzato dalla Società SPORTING ROMA alla richiesta di
modifica del risultato della gara e per le squalifiche inflitte ai calciatori per 1 o 2 gare per le
motivazioni sopra riportate.
Di respingere il reclamo avverso i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del calciatore
ANNUNZIATA FRANCESCO confermando la squalifica fino al 30.4.2014 e di confermare
l’ammenda di € 250.
La tassa reclamo va incamerata.
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