COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 114/CDT del 13/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS PILASTRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 22.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE CASAGRANDE MICHELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 92 LND DEL 14.11.2013 (Gara: VIRTUS PILASTRO – VIRTUS CALCIO ACQUAPENDENTE del 10.11.2013 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 114/CDT del 13/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS PILASTRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 22.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE CASAGRANDE MICHELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 92 LND DEL 14.11.2013 (Gara: VIRTUS PILASTRO – VIRTUS CALCIO ACQUAPENDENTE del 10.11.2013 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: la reclamante che, sebbene regolarmente convocata, non è comparsa dinanzi a questa Commissione Disciplinare, ritiene ececssiva la sanzione inflitta al calciatore CASAGRANDE, dal momento che questi avrebbe toccato l’arbitro in maniera del tutto accidentale. Per tale motivo si è quindi chiesta una riduzione della sanzine. Nel rapporto di gara che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, l’arbitro ha descritto in maniera precisa il comportamento del calciatore CASAGRANDE MICHELE, i lquale al 15mo del primo tempo, dopo essere stato ammonito, si era avvinato a lui e, in sengo di protesta, gli aveva dato una spinta sul petto, facendolo arretrare di un passo. Confermata la volontarietà del gesto, e ribadita la gravità e l’intollerabilità della condotta posta in essere dal giocatore, deve quindi ritenersi del tutto congrua e adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la squalifica fino al 22.12.2013 a carico del calciatore CASAGRANDE MICHELE, come già anticipato sul C.U. n. 108 del 6.12.2013. La tassa reclamo va incamerata.
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