COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 114/CDT del 13/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO MARANOLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2014 A CARICO DEL MASSAGGIATORE LUGLIO GIOVANNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 92 LND DEL 14.11.2013 (Gara: ATLETICO MARANOLA – SPORTING CALCIO VODICE del 10.11.2013 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 114/CDT del 13/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO MARANOLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2014 A CARICO DEL MASSAGGIATORE LUGLIO GIOVANNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 92 LND DEL 14.11.2013 (Gara: ATLETICO MARANOLA - SPORTING CALCIO VODICE del 10.11.2013 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: la reclamante che, sebbene regolarmente convocata, non è comparsa dinanzi a questa Commissione, sostiene che il massaggiatore LUGLIO, con gesto di stizza, abbia sputato verso terra e non già in direzione dell’arbitro, che infatti non è stato attinto dallo sputo. Per tale motivo, si è quindi chiesta una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. Nel rapporto di gara che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, l’arbitro ha descritto in maniera precisa e dettagliata il comportamento del massaggiatore LUGLIO GIOVANNI, il quale al 39mo del primo tempo, dopo essere stato allontanato per aver insultato l’arbitro, reiterava le offese e le minacce nei confronti dello stesso; successivamente si avvicinava e, da una distanza di circa due metri, sputava contro il direttore di gara, che non veniva colpito, soltanto grazie alla pronta schivata di quest’ultimo. Confermata la volontarietà del gesto – espressione del massimo disprezzo nei confronti della persona – e ribadita la gravità e l’intollerabilità di tale comportamento, deve quindi ritenersi del tutto congrua e adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la squalifica fino al 30.4.2014 a carico del massaggiatore LUGLIO GIOVANNI, come già anticipato sul C.U. n. 108 del 6.12.2013. La tassa reclamo va incamerata.
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