COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 114/CDT del 13/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTECELIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE PIERVINCENZI ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 95 LND DEL 20.11.2013 (Gara: VIGOR PERCONTI – MONTECELIO del 16.11.2013 – Campionato Juniores Reg.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 114/CDT del 13/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTECELIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE PIERVINCENZI ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 95 LND DEL 20.11.2013 (Gara: VIGOR PERCONTI - MONTECELIO del 16.11.2013 – Campionato Juniores Reg.) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; considerato che il ricorso in questione proposto dalla A.S.D. MONTECELIO avverso la squalifica per 4 gare inflitta all’allenatore PIERVINCENZI ANDREA dal Giudice Sportivo di primo grado con il Comunicato Ufficiale indicato in oggetto, non può essere preso in considerazione, in quanto ai sensi dell’art. 45 del C.G.S. non sono proponibili in alcuna sede i reclami avverso le squalifiche di allenatori inferiori ad un mese. Tutto ciò premesso, questa Commissione DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, come già anticipato sul C.U. n. 108 del 6.12.2013. La tassa reclamo va incamerata.
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