COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 114/CDT del 13/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASTREA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2014 A CARICO DEL CALCIATORE RANALDI FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 24 SGS DEL 7.11.2013 (Gara: ASTREA – RACING CLUB del 10.11.2013 – Campionato Allievi Provinciale Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 114/CDT del 13/12/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASTREA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA
FINO AL 30.6.2014 A CARICO DEL CALCIATORE RANALDI FEDERICO ADOTTATO DAL
GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 24 SGS
DEL 7.11.2013
(Gara: ASTREA – RACING CLUB del 10.11.2013 – Campionato Allievi Provinciale Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata come da richiesta la Società interessata, osserva:
la reclamante ritiene che il gesto compiuto dal calciatore RANALDI nei confronti dell’arbitro vada
ricondotto ad una forma di protesta, e non già ad una condotta violenta.
Si è quindi chiesta una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva.
Giudicato grave ed intollerabile il comportamento del calciatore RANALDI FRANCESCO, il quale,
al termine dell’incontro, in segno di contestazione per l’insufficiente recupero concesso, ha colpito
con la propria spalla quella dell’arbitro, facendolo sobbalzare all’indietro e rivolgendogli inoltre una
espressione offensiva, questa Commissione ritiene, tuttavia, che tale condotta costituisca soltanto
una manifestazione di protesta, se pur espressa in maniera veemente ed invasiva, ma senza alcun
intento di violenza.
Dovendosi assimilare, in sostanza, detto gesto ad una forte spinta, anche la sanzione andrà quindi
rivisitata e rapportata alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi
simili.
Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore RANALDI FEDERICO al 31.3.2014.
La tassa reclamo va restituita.
In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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