COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 12.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 07 – Procura Federale – Deferimento del signor Gramondo Fabrizio, presidente ASD Imperia, per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS e dell’art. 8 commi 9 e 15 CGS e della soc. ASD Imperia per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 12.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 07 - Procura Federale - Deferimento del signor Gramondo Fabrizio, presidente ASD Imperia, per violazione dell'art. 1 comma 1 CGS e dell'art. 8 commi 9 e 15 CGS e della soc. ASD Imperia per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS. La Procura Federale della FIGC, con nota del 22 ottobre 2013, ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare il signor Fabrizio Gramondo, presidente e legale rappresentante pro-tempore dell’ASD Imperia e la società ASD Imperia per rispondere: a) - il primo della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS e dell’art. 8 commi 9 e 15 CGS per non aver ottemperato, nel termine di trenta giorni, alla decisione del Collegio Arbitrale della LND emessa all’esito del reclamo proposto dall’allenatore Patric Panucci; b) - la società ASD Imperia per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS per l’illecito amministrativo ascritto al suo presidente e legale rappresentante. Nel corso dell’odierna riunione il rappresentante della Procura Federale avv. Marco Stefanini ha concluso chiedendo l’irrogazione dell’inibizione temporanea per mesi quattro nei confronti di Fabrizio Gramondo e della penalizzazione di un punto nella classifica del corrente campionato 2013-2014 all’ASD Imperia. In giudizio il signor Fabrizio Gramondo ha spiegato come l’atto di deferimento (relativo a un fatto commesso dalla precedente gestione) sia stato inviato al vecchio indirizzo sociale e come la società, non appena entratane in possesso, si fosse attivata per chiudere immediatamente la vertenza col Panucci. A comprova, deposita la ricevuta liberatoria, rilasciata dall’allenatore. Rileva questo giudicante che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e gli addebiti mossi dalla Procura Federale per le violazioni commesse risultano incontrovertibilmente provate: la società non ha effettivamente corrisposto all’allenatore Patric Panucci, nel termine di trenta giorni dalla decisione, la somma deliberata dal Collegio Arbitrale. Il deferimento va quindi accolto con l’irrogazione delle sanzioni richieste dalla Procura Federale. Per questi motivi la Commissione Disciplinare infligge al signor Fabrizio Gramondo l’inibizione temporanea per mesi quattro e alla società ASD Imperia la penalizzazione di un punto nella classifica del corrente campionato di calcio. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
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