COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 12.12.2013 Delibere DEL GIUDICE SPORTIVO G.S. PESCAROLO – DON BOSCO A.S.D.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 12.12.2013 Delibere DEL GIUDICE SPORTIVO G.S. PESCAROLO - DON BOSCO A.S.D. Con deliberazione pubblicata sul C.U. n.32 del 5-12-13 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Don Bosco. Col reclamo, presentato in modo regolare, la società citata sostiene che la società Calcio Pescarolo è incorsa nella violazione della norma riguardante l’obbligo di impiego di calciatori rientranti in particolari limiti di età: sostiene infatti che dopo aver iniziato la gara con i calciatori n° 3 Almici Andrea nato il 25-3-93; n° 6 Bonaglia Davide nato il 21-2-91; n° 9 Raimondi Davide nato il 25-4-92 n° 11 Mussi Filippo nato il 23-9-93 a seguito dell’espulsione del calciatore n° 3 Almici Andrea nato il 25-3-93 è rimasta con tre calciatori cosiddetti giovani (n° 6, n° 9, n°11); successivamente al 2° del 2° tempo ha sostituito il calciatore n° 9 Raimondi Davide nato il 25-4-92 col n° 18 Megaro Orazio nato il 26-4-79 ed in tal “ …ha giocato con soli due fuoriquota fino al termine della gara…”. Pertanto ritenendo la reclamante che “…avrebbero dovuto rispettare l’obbligo ……di mantenere i tre fuoriquota” in quanto tale “…obbligo non sussiste ….quando non vi sono alternative e quindi è impossibile adempiere…” ed inoltre affermando che “...in caso di espulsione, , deve essere reintegrato o quantomeno mantenuto il numero fuoriquota previsti…”, chiede a carico della avversaria l’applicazione della sanzione della perdita della gara. Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Pescarolo dopo aver iniziato la gara con i calciatori n° 3 Almici Andrea nato il 25-3-93; n° 6 Bonaglia Davide nato il 21-2-91; n° 9 Raimondi Davide nato il 25-4-92 n° 11 Mussi Filippo nato il 23-9-93 anche a seguito dell’espulsione del calciatore n° 3 Almici Andrea nato il 25-3-93 è rimasta con tre calciatori giovani (n° 6, n° 9, n°11); successivamente al 2° del 2° tempo ha sostituito il calciatore n° 9 Raimondi Davide nato il 25-4-92 col n° 18 Megaro Orazio nato il 26-4-79 ed in tal è rimasta fino al termine della gara con i calciatori n° 6 Bonaglia Davide nato il 21-2-91 e n° 11 Mussi Filippo nato il 23-9-93. Al fine di dirimere la questione occorre esaminare in dettaglio la norma in discussione riguardante l’obbligo di impiegare “giovani calciatori di determinate fasce di età” nelle gare dei campionati regionali. Tale prima norma ha fondamento nell’art 34bis delle Noif il quale prevede che “ 1 Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe possono prevedere particolari obblighi di impiego di calciatori alle gare. 2 Il mancato impiego dei calciatori alle gare, in violazione degli obblighi stabiliti ….., comporta l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva”. Infatti: richiamato l’art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2013) con C.U. n. 2 del 4.07.2013 al punto 3 A/3 lett. b) pag,, 67 il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2013-14, che le Società partecipanti ai Campionati di Prima Categoria hanno l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all’età, come segue: - 2 calciatori nati dal 01.01.1992 e di 1 calciatore nato dal 01.01.1991 … Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate. L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.” La norma stabilisce quindi un obbligo imperativo ed inderogabile riguardo all’utilizzo dall’inizio e per tutta al durata della gara dei calciatori “giovani” tuttavia tale obbligo non è assoluto ed incondizionato in quanto tale norma medesima prevede con chiarezza due uniche eccezioni che quando si verificano limitano, modificano od estinguono, a seconda del caso, la perentorietà dell’obbligo. Tali eccezioni senza equivoco sono così indicate: “…a) in caso di espulsione dal campo (per l’ovvia ragione che il calciatore espulso non può mai essere sostituito); e, b) in caso di infortunio dei calciatori qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite …..”; peraltro così come stabilito dalla LND ( CU n° 1 del 1-7-13) In sostanza a seguito di espulsione di uno dei “giovani” presenti in campo la società Pescarolo non aveva l’obbligo di ripristinare la presenza del numero minimo dei calciatori delle fasce di età interessate (nel caso specifico di due calciatori nati dal 1992 in poi), ciò in quanto l’eccezione dovuta all’espulsione determina di fatto la diminuzione di una unità del numero di calciatori obbligatoriamente previsti per quella specifica fascia di età. La società sanzionata quindi aveva solo l’obbligo di mantenere sul terreno di gioco sino al termine della gara un numero di calciatori giovani (meno il numero di espulsi) nel rispetto delle loro rispettive fasce di età così come presenti e rimanenti sul terreno di giuoco al momento dell’avvenuta espulsione del compagno; ciò sempre e comunque fatta salva la possibilità del verificarsi successivamente ed ulteriormente di eventi ricadenti nelle previste eccezioni alla norma. Dopo l’espulsione del calciatore n° 3 (vale a dire di uno dei nati dal 1-1-92 in poi) e la sostituzione del n° 9, la società Pescarolo ha comunque sempre avuto sul terreno di gioco almeno un calciatore della classe 91 ed un calciatore della classe 92 in poi, pertanto la gara ha avuto luogo regolarmente.In proposito ed univocamente sono state assunte dallo scrivente identiche decisioni riferite alle gare di Eccellenza Casteggio Broni – Mezzanese del 2.02.2003 CU N° 30 del 16-02-03 della gara di Promozione Cisliano - Settimo Milanese del 11-4-09 e sempre di Promozione Varzi - Cuggiono del 17-11-02 e da ultimo della gara di Prima categoria Calcio Garbagnate – Ticinia Robecchetto del 3-11-13. Dato atto che la società Pescarolo non ha fatto pervenire controdeduzioni. PQM DELIBERA di omologare come segue il risultato della gara: Pescarolo - Don Bosco 1-0. di addebitare la tassa reclamo, se non versata.
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