COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 12.12.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 1. RACITI Simone giocatore del ASD Città di Opera all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art 1 comma 1 e art. 11 comma 2 CGS, per aver proferito durante la gara CITTA’ DI OPERA / FATIMA del 03.01.2013 frasi discriminatorie nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; 2. ASD Città di Opera per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio tesserato.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 33 del 12.12.2013
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
1. RACITI Simone giocatore del ASD Città di Opera all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art 1 comma 1 e art. 11 comma 2 CGS, per aver proferito durante la gara CITTA' DI OPERA / FATIMA del 03.01.2013 frasi discriminatorie nei confronti di un calciatore della squadra avversaria;
2. ASD Città di Opera per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio tesserato.
La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL,
- rilevato che, nel corso del giudizio, i deferiti Raciti Simone e ASD Città di Opera hanno negato ogni addebito rilevando altresì che nessuna prova era presente agli atti in relazione ai fatti contestati nell'atto di deferimento;
- rilevato che il Rappresentante della Procura ha chiesto a carico di Raciti Simone giorni 3 di squalifica e a carico della società ASD Città di Opera euro 400,00 di ammenda;
- rilevato che il Raciti e la società ASD Città Opera hanno chiesto di essere assolti con formula piena per non aver commesso il fatto;
OSSERVA
Il comportamento addebitato al calciatore Simone RACITI non risulta pienamente provato in quanto l'arbitro non ha rilevato alcun comportamento discriminatorio commesso dal Raciti, ne peraltro tale comportamento è stato segnalato negli atti ufficiali di gara e/o rilevato dagli organi idonei preposti.
Vi è soltanto una contrapposizione di dichiarazioni rilasciate dai calciatori e/o tesserati di una società (FATIMA) e dell'altra società (ASD CITTA' DI OPERA).
Si osserva peraltro che anche il collaboratore di giustizia nella propria relazione datata 24.04.2013 parla unicamente di probabilità e non di prova certa, in ordine ai fatti di cui al deferimento.
Alla luce di ciò si deve ritenere che il comportamento ascritto al RACITI è privo di qualsiasi elemento probatorio che conduca a determinare la responsabilità dello stesso in ordine ai fatti.
La mancanza di prova conduce quindi ad assolvere i deferiti in ordine a quanto addebitato nell'atto di deferimento.
PQM
la Commissione Disciplinare Territoriale
ASSOLVE
RACITI Simone e la società ASD Città di Opera.
Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento , nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
Share the post "COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 12.12.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 1. RACITI Simone giocatore del ASD Città di Opera all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art 1 comma 1 e art. 11 comma 2 CGS, per aver proferito durante la gara CITTA’ DI OPERA / FATIMA del 03.01.2013 frasi discriminatorie nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; 2. ASD Città di Opera per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio tesserato."