COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 12.12.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD LODIVECCHIO Camp. 2° Categoria Gir. N Gara del 23.11.2013 tra ASD Lodivecchio / Graffignana C.U. n. 25 della delegazione di Lodi datato 28.11.2013.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 12.12.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD LODIVECCHIO Camp. 2° Categoria Gir. N Gara del 23.11.2013 tra ASD Lodivecchio / Graffignana C.U. n. 25 della delegazione di Lodi datato 28.11.2013. La società ASD LODIVECCHIO ha proposto reclamo avverso le decisioni comminate dal GS consistenti nell’inibizione al dirigente CAMPAGNOLI Federico sino al 28.02.2014 e nella squalifica al calciatore BASSINI Dario per 3 gare lamentando che tali provvedimenti sono eccessivi, in quanto l’arbitro avrebbe travisato i fatti realmente accaduti e le persone coinvolte. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, osserva : dal rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, emerge chiaramente che il dirigente CAMPAGNOLI Federico ha tenuto un contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro e che il calciatore BASSINI Dario ha spinto l’arbitro ed ha pronunciato nei suoi confronti un’espressione volgare ed offensiva. La gravità dei suddetti comportamenti giustifica le sanzioni comminate dal GS alla luce degli abituali criteri di giudizio adottati da questa Commissione. Pertanto, le predette sanzioni meritano di essere confermate. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa se non ancora versata.
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