COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 12.12.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società CS COLNAGHESE ASD Camp. Juniores Prov. Gir. B Gara del 10-11-2013 tra Colnaghese / Cornatese C.U. n.14 della delegazione di Monza datato 21-11-2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 12.12.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società CS COLNAGHESE ASD Camp. Juniores Prov. Gir. B Gara del 10-11-2013 tra Colnaghese / Cornatese C.U. n.14 della delegazione di Monza datato 21-11-2013 La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che i reclami proposti avverso le decisioni del G.S. devono essere presentati alla Commissione Disciplinare Territoriale nel termine perentorio di 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare:così come recita l'art. 46 comma 4 del C.G.S. il provvedimento disciplinare è stato pubblicato in data 21-11-2013 sul C.U. n.14 della delegazione di Monza mentre il reclamo è stato spedito in data 30-11-2013 come riportato dal timbro postale. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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