COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 11/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CENTOPRANDONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 18 DICEMBRE 2013 APPLICATA ALL’ALLENATORE CAPECCI DANILO SEGUITO GARA CENTOPRANDONESE/NEW GENERATION DEL 16.11.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 74 del 20.11.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 11/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CENTOPRANDONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 18 DICEMBRE 2013 APPLICATA ALL’ALLENATORE CAPECCI DANILO SEGUITO GARA CENTOPRANDONESE/NEW GENERATION DEL 16.11.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 74 del 20.11.2013) Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dalla Società in epigrafe avverso la sanzione della squalifica del proprio allenatore CAPECCI Danilo fino al 18 dicembre 2013, inferiore ad un mese e pertanto non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva. La Commissione, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Centoprandonese ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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