COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 11/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. GIOVANI TOLENTINO 95 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA GIOVANI TOLENTINO 95/SERRALTA DEL 16.11.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 74 del 20.11.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 11/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. GIOVANI TOLENTINO 95 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA GIOVANI TOLENTINO 95/SERRALTA DEL 16.11.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 74 del 20.11.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, in esito all’esame del referto arbitrale relativo all’incontro emarginato, con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva alla reclamante la sanzione dell’ammenda di € 250,00 per il comportamento ascritto ai propri dirigenti e sostenitori a fine gara. Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Giovani Tolentino, deducendo che i propri dirigenti presenti si adoperarono prontamente per allontanare l’estraneo dall’area antistante gli spogliatoi. Concludeva la reclamante chiedendo la riduzione della sanzione impugnata, anche in virtù della difficoltà di controllare uno spazio - quello antistante gli spogliatoi - liberamente frequentato da atleti di altri campi ivi presenti e dal relativo pubblico. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità della società in ordine ai fatti ascritti ai propri dirigenti e sostenitori; • rilevato che nessun dirigente o calciatore della squadra ospitante, alla quale, a norma dell’art. 65 delle N.O.I.F., incombe principalmente la responsabilità di proteggere l’arbitro, intervenne in alcun modo al fine di preservare lo stesso dall’aggressione verbale subita; • ritenuto che quanto accaduto debba essere valutato non solo alla luce delle effettive conseguenze riscontrate, ma nella sua potenziale pericolosità, avendo esposto il direttore di gara ad evidenti rischi per la sua incolumità; • rilevato, infine, che a norma dell’art. 4, 3° comma, del Codice di giustizia sportiva, l’A.S.D. Giovani Tolentino debba essere chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, anche del comportamento dei propri sostenitori; • disattese le argomentazioni della reclamante prive di riscontri obiettivi e volte solamente a minimizzare l’accaduto; P.Q.M. respinge il reclamo come innanzi proposto dall’A.S.D. Giovani Tolentino ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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