COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 52 Del 12.12.2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA SPINETE – ROCCASICURA DEL 01/12/2013

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 52 Del 12.12.2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA SPINETE – ROCCASICURA DEL 01/12/2013 Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al CU n. 49 del 5/12/2013; letto il referto arbitrale ed il relativo supplemento, rileva che alla gara in epigrafe non era presente la forza pubblica, anche se la società di casa consegnava copia della richiesta all’arbitro prima dell’inizio della gara. Alla fine del primo tempo l’arbitro invitava i dirigenti della società Spinete a far uscire dal recinto di gioco alcune persone non iscritte in distinta e che sostavano indebitamente nei pressi degli spogliatoi. Uscite queste persone, l’arbitro dava inizio al secondo tempo. Al 25’ del secondo tempo, il calciatore FRARACCIO Emanuel (Spinete) realizzava un calcio di rigore ed esultava in maniera irriguardosa nei confronti del portiere avversario, facendo gesti oltremodo offensivi. Questo episodio comportava la reazione di alcuni calciatori del Roccasicura e ne scaturiva una rissa (all’altezza delle due panchine e verso gli spogliatoi) tra diversi calciatori di entrambe le società. In questa mischia l’arbitro riconosceva il calciatore DI PASQUO Fabio (Roccasicura), il quale sferrava decine di calci e di pugni a calciatori avversari colpendoli anche al volto, graffiando anche al viso un avversario, ed il dirigente accompagnatore SALVATORE Donato (Spinete) che si scagliava con particolare violenza e brutalità nei confronti di calciatori avversari, colpendoli con pugni anche al volto. A tale rissa prendevano parte inoltre una decina di persone non iscritte in distinta, ma chiaramente riconducibili alla società Spinete, che invadevano indebitamente il terreno di gioco da un cancello laterale e si avvicinavano con fare minaccioso all’arbitro, per dirigersi successivamente verso i calciatori del Roccasicura. Sugli spalti, sostenitori locali si accalcavano sulla rete di recinzione, scuotendola in maniera veemente, e rivolgevano frasi offensive e minacciose all’indirizzo del direttore di gara. Con difficoltà la rissa veniva sedata intorno al 30’ del secondo tempo. Le persone entrate indebitamente nel recinto di gioco venivano fatte allontanare; inoltre l’arbitro procedeva all’allontanamento del dirigente SALVATORE Donato (Spinete) ed all’espulsione dei calciatori FRARACCIO Emanuel (Spinete) e DI PASQUO Fabio (Roccasicura). La gara riprendeva, ma al 32’ del secondo tempo il calciatore DI PASQUO Fabio (Roccasicura) usciva dal proprio spogliatoio, si dirigeva verso quello dello Spinete ed iniziava a tirare pugni e calci alla porta. Tale gesto provocava l’immediata reazione dei tesserati presenti su entrambe le panchine che si dirigevano verso gli spogliatoi, seguiti dai quasi tutti i calciatori presenti sul terreno di gioco. Ne scaturiva un’altra rissa, alla quale prendevano parte attivamente ancora una volta diverse persone non iscritte in distinta, ma chiaramente riconducibili alla società Spinete, entrate di nuovo nel recinto di gioco attraverso il cancello laterale. Alcune di esse rivolgevano insulti e minacce all’indirizzo dell’arbitro. L’arbitro non assumeva alcun ulteriore provvedimento disciplinare in quanto risultava impossibile identificare le persone che partecipavano alla colluttazione poiché, nello spazio antistante gli spogliatoi, in un’area limitata, erano presenti tutti i tesserati di entrambe le società e almeno sette/otto persone presenti indebitamente. A questo punto l’arbitro, valutata la situazione di pericolo venutasi a determinare sul terreno di gioco, per tutelare la propria incolumità e quella dei suoi assistenti ed in considerazione dell’assenza di forza pubblica e, soprattutto, della mancanza di collaborazione e della totale negligenza della società Spinete che non si adoperava in nessun modo per evitare l’ingresso sul terreno di gioco di persone non autorizzate, sospendeva definitivamente l’incontro al 37’ del secondo tempo. La terna arbitrale, a fatica, riusciva a rientrare negli spogliatoi; venivano quindi convocati i due capitani ai quali l’arbitro comunicava la propria decisione di sospendere definitivamente l’incontro in quanto non sussistevano più le condizioni minime per continuare. Dopo circa 45’ la terna arbitrale poteva lasciare serenamente l’impianto senza ulteriori risvolti. Osserva questo GST. La gara in epigrafe si è improvvisamente surriscaldata a causa della esultanza oltremodo spropositata che il calciatore Fraraccio Emanuele (Spinete) ha avuto nei confronti dei calciatori avversari dopo la realizzazione di una rete. Anche la reazione violenta avuta sia dal calciatore DI PASQUO che dal dirigente SALVATORE Donato (Spinete) (insieme agli altri tesserati non riconosciuti dall’arbitro) è sicuramente da biasimare e da censurare così come il totale disinteresse dei dirigenti locali. In conclusione, dalla lettura del referto arbitrale, si evince che la sospensione definitiva della gara è dovuta principalmente alla seconda delle due risse scoppiata a ridosso degli spogliatoi alla quale hanno partecipato tutti i tesserati di entrambe le società, con l’aggravante della partecipazione di sette/otto persone presenti indebitamente nel recinto di gioco. Per tutti questi motivi, D E C I D E 1. ai sensi dell’art. 17, comma 2 CGS di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara ad entrambe le società, responsabili a giudizio di questo GST, della sospensione definitiva della gara medesima; 2. ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. f) di squalificare il campo di gioco della società Spinete per due gare effettive; 3. di comminare alla società Spinete un’ammenda di Euro 700; 4. di comminare alla società Roccasicura un’ammenda di Euro 400; 5. di inibire il dirigente SALVATORE Donato (Spinete) fino a tutto il 31 marzo 2014; 6. di squalificare il calciatore DI PASQUO Fabio (Roccasicura) fino a tutto il 20 marzo 2014; 7. di squalificare il calciatore FRARACCIO Emanuel (Spinete) fino a tutto il 16 gennaio 2014.
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