COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 12.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Ricorso della Società ASD BORGARO TORINESE 1965 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 35 del Comitato regionale Piemonte e Valle d’Aosta del 28.11.2013 in riferimento alla gara BORGARO TORINESE – CE.VER.SA.MA del 24.11.13 valida per il Campionato Eccellenza – Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 12.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Ricorso della Società ASD BORGARO TORINESE 1965 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 35 del Comitato regionale Piemonte e Valle d’Aosta del 28.11.2013 in riferimento alla gara BORGARO TORINESE – CE.VER.SA.MA del 24.11.13 valida per il Campionato Eccellenza – Girone A Con il ricorso in oggetto la ricorrente lamenta l’eccessività della sanzione inflitta al giocatore CARASSI Giovanni (squalifica per 5 gare). Il materiale istruttorio in atti, costituito dal rapporto arbitrale, non consente di mettere in discussione la dinamica dei fatti così come contestata ed accertata dal G.S. L’unico punto da affrontare è relativo all’entità della sanzione inflitta anche perché le osservazioni difensive non sono idonee a superare la ricostruzione dei fatti così come riportata negli atti di gara. Ci si deve, quindi, domandare se la sanzione comminata dal G.S. sia adeguata al caso di specie e proporzionata alla gravità del fatto contestato. Occorre, anzitutto, ricordare i criteri che, secondo questa Commissione, devono guidare l’organo di giustizia sportiva nella applicazione delle sanzioni che variano da un minimo ad un massimo. Trattasi di criteri di natura oggettiva e soggettiva. I primi attengono al fatto commesso, i secondi alla persona che si è resa responsabile di tale fatto. Premessi questi brevi cenni sui principi che devono ispirare nel trattamento sanzionatorio, nel caso di specie, la sanzione inflitta dal G.S. appare eccessiva anche in ragione dell’inesistenza di un reale nocumento in danno del direttore di gara. La squalifica comminata merita, quindi, una riduzione (ancorché minima alla luce del deprecabile gesto compiuto dal giocatore in questione), anche al fine di evitare incomprensibili sperequazioni con i trattamenti sanzionatori riservati a casi analoghi. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 35 del 14.2.2013 del Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta delibera di ridurre a 4 giornate la squalifica inflitta al giocatore CARASSI Giovanni. Nulla dispone in ordina alla tassa di reclamo che non risulta versata
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