COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 12.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c) Ricorso della Società ASD SPORTING BORGOMANERO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 23 della Delegazione Provinciale Verbano Cusio Ossola del 21.11.2013 in riferimento alla gara VOLUNTAS SUNA – ASD SPORTING BORGOMANERO del 10.11.2013 valida per il Campionato di Terza categoria – Girone A
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 12.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
c) Ricorso della Società ASD SPORTING BORGOMANERO avverso la decisione del Giudice
Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 23 della Delegazione Provinciale Verbano
Cusio Ossola del 21.11.2013 in riferimento alla gara VOLUNTAS SUNA – ASD SPORTING
BORGOMANERO del 10.11.2013 valida per il Campionato di Terza categoria – Girone A
Con il ricorso in oggetto la Società SPORTING BORGOMANERO censura le sanzioni inflitte dal
Giudice Sportivo ai propri giocatori CRIMI Alessandro (squalifica per tre gare) e MORA Matthias
(squalifica per 5 gare), chiedendone la riduzione.
Il ricorso non solo è infondato e va respinto, ma la sanzione inflitta al giocatore MORA va
aggravata.
La ricorrente propone una lettura dei fatti volta a ridurre la gravità del comportamento dei propri
tesserati. Essa, però, si limita a contestare genericamente il contenuto del referto arbitrale che, non
si deve dimenticare, ai sensi dell’art.35 C.G.S., fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in
occasione dello svolgimento delle gare”. Non è, cioè, in alcun modo superabile quanto in esso
descritto salvo i limitati poteri istruttori che l’art.31 lett. a2), a3, a 4) C.G.S. conferisce agli organi di
giustizia sportiva.
Esaminate, pertanto, le deduzioni della società ricorrente, codesta Commissione ritiene che esse
non siano idonee a contrastare il rapporto arbitrale che, peraltro, nel caso di specie, risulta chiaro,
preciso e circostanziato.
Pertanto, per il giocatore CRIMI Alessandro, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo è, quindi,
equa e giusta e merita la conferma; altrettanto non può dirsi per il giocatore MORA Matthias, a cui
viene addebitato un fatto obiettivamente grave (sputo al direttore di gara che lo attingeva alla spalla)
che merita di essere sanzionato ben più pesantemente di quanto fatto dal G.S. (e ciò in linea con
precedenti decisione di questa Commissione)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione impugnata, delibera di aggravare la
sanzione inflitta al giocatore MORA Matthias, infliggendogli la squalifica per otto gare.
Conferma nel resto.
Pone a carico della reclamante la tassa di reclamo che non risulta versata.
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