COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 12.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale f) Reclamo proposto dalla S.S.D. ASTI CALCIO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 37 del 5/12/13 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara PROGETTO VAL CHISONE – ASTI CALCIO da disputarsi l’1/12/13 nell’ambito del Campionato Giovanissimi Regionali – Fascia B – Girone D

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 12.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale f) Reclamo proposto dalla S.S.D. ASTI CALCIO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 37 del 5/12/13 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara PROGETTO VAL CHISONE – ASTI CALCIO da disputarsi l’1/12/13 nell’ambito del Campionato Giovanissimi Regionali - Fascia B – Girone D La S.S.D. ASTI CALCIO ha proposto reclamo avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo, relativamente alla gara del Girone D del Campionato Giovanissimi Regionali - Fascia B da disputarsi l’1/12/13, contenuti nel C.U. n° 37 del 5/12/13 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta. La Commissione Disciplinare Territoriale, •rilevato preliminarmente che, vertendo il reclamo su circostanze che potrebbero modificare il risultato della gara e che, nel caso specifico, copia dello stesso si sarebbe dovuto inviare alla controparte, come da espressa previsione normativa dell’art. 46, n° 5 del C.G.S.; •constatato che al ricorso non è stata allegata la prova del suddetto avvenuto adempimento; •osservato che l’inosservanza della precitata norma regolamentare preclude, di conseguenza, l’esame del merito, •constatato, inoltre, che lo stesso reclamo risulta privo di una valida sottoscrizione e che tale inadempimento rende l’atto inefficace; DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso in questione disponendo l’incameramento della prescritta tassa reclamo che non risulta versata dalla S.S.D. ASTI CALCIO e, conseguentemente, CONFERMA la decisione del Giudice Sportivo di assegnare gara persa ad entrambe le società con il risultato di 0-3 a sfavore di ciascuna di esse, di penalizzare di UN PUNTO in classifica entrambe le società e di comminare ad entrambe l’ammenda di € 103,00 come prima rinuncia.
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