COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 232 del 10.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.38/A A.S.D. NUOVA CAMPOBELLO AMEDEOS (AG) avverso perdita gara per 0 – 3 Campionato 2° Cat. Girone “L” gara Nuova Campobello Amedeos – Castronovo del 17/11/2013 – C.U. 210 del 27/11/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 232 del 10.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.38/A A.S.D. NUOVA CAMPOBELLO AMEDEOS (AG) avverso perdita gara per 0 - 3 Campionato 2° Cat. Girone "L" gara Nuova Campobello Amedeos - Castronovo del 17/11/2013 - C.U. 210 del 27/11/2013. Con tempestivo reclamo la Società A.S.D. Nuova Campobello Amedeos, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, impugna la decisione del Giudice Territoriale come sopra riportata. In particolare la reclamante in via preliminare eccepisce la lesione al diritto di difesa in quanto la decisione del G.T. è stata assunta senza il rispetto dei termini concessi alla resistente per controdedurre. L'eccezione preliminare è fondata. Infatti dalla documentazione prodotta in atti risulta che la raccomandata a.r. con i motivi di reclamo è stata inviata dall'ASD Castronovo in data 21 novembre 2013 ma è stata recapitata solo in data 26 novembre 2013 ( vedasi timbro postale dell'ufficio ricevente apposto sulla busta) con la conseguenza che l'ASD NuovaCampobello Amedeos aveva termine fino al 30 novembre per il deposito di controdeduzioni. Di contro la decisione de quo risulta essere stata pubblicata in data 27 novembre 2013 con evidente lesione del contraddittorio nonchè del diritto di inviare proprie controdeduzioni ex art. 33 n.7 C.G.S.. Conseguentemente gli atti devono essere trasmessi al Giudice Territoriale per un riesame del procedimento P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento dell'eccezione preliminare annulla la decisione del Giudice Territoriale disponendo la trasmissione degli atti a quest'ultimo per un nuovo riesame nel merito. Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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