COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 232 del 10.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 142/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.P.D. Atletico Pedara Sig. Trovato Beniamino (Presidente all’epoca dei fatti) N°23 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di Prima categoria 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 232 del 10.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 142/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.P.D. Atletico Pedara Sig. Trovato Beniamino (Presidente all’epoca dei fatti) N°23 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di Prima categoria 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 06/11/2013 prot. 11.514 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma la società deferita ha inviato memorie difensive allegando certificati medici dai quali si evince: che i calciatori Alessandrino Giuseppe, Borzi Giovanni, Corsaro Vincenzo, La Rocca Danilo, avevano tutti effettuato la prescritta visita medica di idoneità sportiva prima dell’inizio del campionato di competenza; che i calciatori Arena Orazio, Crispino Sebastiano, De Carlo Enrico, Lagona Simone, Marzullo Giorgio, Maugeri Danilo, Moschetto Egidio, Pagano Federico, Pappalardo Alfio, Russo dario Alfio, Russo Giovanni, Strano Orazio, hanno iniziato il campionato di competenza in assenza di certificazione medica, effettuando la visita medica di idoneità sportiva soltanto successivamente e con notevole ritardo; nulla è stato opposto a difesa della posizione dei calciatori Catalano Fabrizio, Infantino Giuseppe, Longo Giuseppe, Pistorio Giuseppe, Pulvirenti Salvatore, Russo Giuseppe, Sanfilippo Arcangelo. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei sopra indicati calciatori. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, accertato che la società in argomento è già stata deferita e sanzionata per analogo inadempimento relativamente alla s.s. 2011/2012 (C.U. 377 CDT 27 del 05/03/2013), dispone di non doversi procedere nei confronti dei calciatori Alessandrino Giuseppe, Borzi Giovanni, Corsaro Vincenzo, La Rocca Danilo e applica: l’ammenda di € 1.140,00 alla società A.P.D. Atletico Pedara; l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Trovato Beniamino; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Arena Orazio, Catalano Fabrizio, Crispino Sebastiano, De Carlo Enrico, Infantino Giuseppe, Lagona Simone, Longo Giuseppe, Marzullo Giorgio, Maugeri Danilo, Moschetto Egidio, Pagano Federico, Pappalardo Alfio, Pistorio Giuseppe, Pulvirenti Salvatore, Russo Dario Alfio, Russo Giovanni, Russo Giuseppe, Sanfilippo Arcangelo, Strano Orazio, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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