COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 232 del 10.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 44/A C.C. San Gregorio A.S.D. (CT) avverso squalifica per 6 gare del calciatore Ivan Meo – Gara campionato regionale Eccellenza B C.C. San Gregorio A.S.D./ A.S.D. Sporting Viagrande del 30/11/2013 – Comunicato Ufficiale n° 224 del 04/12/2013

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 232 del 10.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 44/A C.C. San Gregorio A.S.D. (CT) avverso squalifica per 6 gare del calciatore Ivan Meo - Gara campionato regionale Eccellenza B C.C. San Gregorio A.S.D./ A.S.D. Sporting Viagrande del 30/11/2013 - Comunicato Ufficiale n° 224 del 04/12/2013 La C.C. San Gregorio A.S.D. ricorre avverso la sopra evidenziata sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale ritenendo che i fatti commessi in danno di un avversario dal calciatore sig. Ivan Meo (“presa per il collo e nel successivo sputo”) siano da ricondursi ad un unico atteggiamento violento, peraltro isolato. Per l'effetto chiede una riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente evidenzia che il rapporto degli assistenti, così come quello dell'arbitro e del quarto ufficiale (ed eventuali supplementi) fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, a norma dell’art.35 n° 1 comma 1.1 del C.G.S. Nel referto è dato leggere una circostanziata versione dei fatti dalla quale risulta contestabile al calciatore in questione l'atteggiamento minaccioso assunto a fine gara, manifestato con un grave atto di violenza e definito attraverso la consumazione di un atto gravemente spregevole, in danno di un calciatore avversario. Avuto riguardo ai comportamenti sopra descritti può rilevarsi che le considerazioni difensive descritte trovano solo parziale riscontro, trattandosi certamente di episodio maturatosi nell'unico contesto determinatosi a fine gara, ma estrinsecatosi attraverso una particolare connotazione di ripetuta aggressività. Per quanto sopra la sanzione può essere ridotta soltanto in minima parte, come in dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone contenersi in cinque giornate di gara la squalifica a carico del calciatore sig. Ivan Meo. Senza addebito della tassa reclamo.
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