COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 232 del 10.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 45/A A.S.D. FORTITUDO CAMARO (ME), avverso squalifica per 8 gare al calciatore Floresta Carmelo e fino al 30/06/2014 ai calciatori Cocivera Dario e De Leo Alessandro; Inibizione fino al 30/06/2014 al dirigente Panebianco Antonino; Ammenda di € 700,00 – Gara 3^ categoria Fortitudo Camaro/Agostiniana del 24/11/2013 – Comunicato Ufficiale n° 23 del 29/11/2013 della Delegazione Provinciale di Messina.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 232 del 10.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 45/A
A.S.D. FORTITUDO CAMARO (ME), avverso squalifica per 8 gare al calciatore Floresta Carmelo e fino al 30/06/2014 ai calciatori Cocivera Dario e De Leo Alessandro; Inibizione fino al 30/06/2014 al dirigente Panebianco Antonino; Ammenda di € 700,00 - Gara 3^ categoria Fortitudo Camaro/Agostiniana del 24/11/2013 – Comunicato Ufficiale n° 23 del 29/11/2013 della Delegazione Provinciale di Messina.
La A.S.D. Fortitudo Camaro ricorre avverso le sopra evidenziate sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Messina, chiedendone la revoca in quanto assunte a suo dire a carico di tesserati assolutamente estranei ai fatti addebitati. Quanto alla sanzione pecuniaria, l'appellante ne evidenzia l'eccessività contestando che i propri tesserati abbiano esercitato condotta violenta, “come descritta nel referto arbitrale” ed evidenziando che “non era compito della società predisporre l'ordine pubblico durante l'incontro”, annotando infine che i cancelli di accesso all'impianto sportivo sono comunque privi di chiavi o catene e perciò facilmente accessibili.
La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente evidenzia che il rapporto del direttore di gara fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, a norma dell’art.35 n° 1 comma 1.1 del C.G.S.
Nel referto è data leggere una circostanziata versione dei fatti per la quale:
1) Il calciatore sig. Cocivera Dario, capitano della squadra, “non faceva nulla per riportare la calma e la tranquillità all'interno del terreno di gioco, lanciandosi a sua volta nella mischia e cominciando a spingere e minacciare gli avversari”.
2) Il calciatore sig. Floresta Carmelo, a gioco fermo, “spingeva un avversario facendolo cadere a terra, calpestandolo e scalciandolo con forza”.
3) Il calciatore sig. De Leo Alessandro “prendeva a calci nel costato un avversario giacente al suolo, calpestandolo con forza e passandogli sopra con i tacchetti. Successivamente si scagliava su un componente della panchina avversaria, colpendolo al volto con schiaffi e pugni, provocandogli un forte dolore e varie escoriazioni. In aggiunta a ciò invitava gli spettatori a subentrare sul terreno di gioco e a loro volta intraprendere azioni atte ad offendere”.
4) Nessuna particolare condotta viene invece attribuita al dirigente sig. Panebianco Antonino, facente parte della “panchina” della Fortitudo Camaro, che a dire del direttore di gara si è tuttavia “interamente” riversata nella panchina degli ospiti, colpiti inizialmente con pugni e successivamente con calci. Avuto riguardo ai comportamenti sopra descritti può rilevarsi che le considerazioni difensive trovano solo parziale riscontro negli atti di gara. Certamente merita d'essere riconsiderata la sanzione a carico del calciatore e capitano sig. Cocivera, al quale vengono attribuiti dal direttore di gara, in uno a comportamenti omissivi, solo atti di minaccia e violenza in danno ad avversari di non particolare gravità. Ed analogamente va riconsiderata la sanzione della inibizione a carico del dirigente sig. Panebianco, al quale non vengono attribuiti fatti specifici di violenza passibili di più grave sanzione, ma che comunque ha omesso di provvedere alla protezione del direttore di gara con principale riferimento al comportamento assunto a fine gara dal calciatore sig. Mangano.
Per il resto non può non rilevarsi che le sanzioni irrogate ai calciatori sigg. Floresta e De Leo appaiono eque e ben proporzionate rispetto ai fatti descritti e loro addebitati. Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda la sanzione dell'ammenda, non senza osservare che a norma degli artt. 62 e segg. N.O.I.F. le società hanno il dovere di accogliere cortesemente e ampiamente tutelare gli ufficiali di gara e sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di gioco.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dispone contenersi in cinque giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore sig. Cocivera Dario; dispone altresì contenersi al 31/12/2013 la sanzione a carico del dirigente sig. Panebianco Antonino. Conferma il resto dei provvedimenti assunti in primo grado dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Messina.
Senza addebito della tassa reclamo.
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