COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 232 del 10.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 47/A A.S.D. TRE ESSE CALCIO BROLO (ME) avverso ammenda € 150,00, inibizione al sig. Indaimo Giuseppe fino al 05/02/2014, squalifica calciatore sig. Rifici Salvatore per 5 gare – Gara Campionato 1^ categoria gir. C) A.S.D. Tre Esse Calcio Brolo/A.S.D. Stefanese Calcio del 24/11/2013 – C.U. N° 210 del 27/11/2013.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 232 del 10.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 47/A
A.S.D. TRE ESSE CALCIO BROLO (ME) avverso ammenda € 150,00, inibizione al sig. Indaimo Giuseppe fino al 05/02/2014, squalifica calciatore sig. Rifici Salvatore per 5 gare -
Gara Campionato 1^ categoria gir. C) A.S.D. Tre Esse Calcio Brolo/A.S.D. Stefanese Calcio del 24/11/2013 – C.U. N° 210 del 27/11/2013.
Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società sopra indicata, in persona del suo rappresentante pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale riportate in epigrafe, chiedendo l’annullamento delle sanzioni dell’ammenda e della inibizione a carico del dirigente sig. Giuseppe Indaimo per insussistenza dei fatti addebitati e chiedendo altresì la riduzione della sanzione della squalifica a carico del calciatore sig. Salvatore Rifici, avendo lo stesso solo contestato l’assegnazione di un calcio di rigore, “senza mai minacciare l’arbitro”.
Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva l’inammissibilità dell’appello per quanto attiene alla sanzione dell’ammenda, non impugnabile ai sensi dell’art. 45 n° 3 lett. d) C.G.S.
Inoltre ai sensi dell’art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S. il referto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, e dalla sua lettura si evincono, con chiarezza, le circostanze che hanno indotto il Giudice Sportivo Territoriale all’adozione delle sanzioni qui impugnate, che appaiono ben commisurate a quanto rispettivamente addebitato e non suscettibili di riduzione alcuna.
Infatti, l’arbitro riferisce che al 41° del 2° tempo si vedeva costretto ad espellere il calciatore sig. Rifici, autore di comportamenti offensivi e minacciosi, che reiterava a fine gara. Ancora, l’arbitro evidenzia il contegno irriguardoso, offensivo e minaccioso assunto nei suoi riguardi dal dirigente sig. Indaimo, avvicinatosi di corsa “al triplice fischio”.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale:
Dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto in relazione alla sanzione dell’ammenda e conferma per il resto gli altri provvedimenti impugnati.
Con addebito di tassa reclamo (€ 130,00), non versata.
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