COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 232 del 10.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 48/A A.S.D. IMBRO’ MERACO C5 (RG) avverso inibizione al 31/05/2014 del dirigente sig. Castroianni Fabio – Gara C5 Regionale C2 girone D) New Pozzallo/Imbrò Meraco C5 del 19/10/2013 – C.U. N° 141 C5 del 23/10/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 232 del 10.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 48/A A.S.D. IMBRO’ MERACO C5 (RG) avverso inibizione al 31/05/2014 del dirigente sig. Castroianni Fabio - Gara C5 Regionale C2 girone D) New Pozzallo/Imbrò Meraco C5 del 19/10/2013 – C.U. N° 141 C5 del 23/10/2013. Con appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società sopra indicata, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata. Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il proposto appello è inammissibile. E' noto infatti che ai sensi dell’art.48 comma 4 C.G.S. i reclami avverso le decisioni del giudice di primo grado devono essere proposti entro il termine di giorni sette dalla loro pubblicazione sul Comitato Ufficiale. Il reclamo in questione risulta invece essere stato inviato a mezzo fax solo in data 3/12/2013 e perciò ben oltre la scadenza del suddetto termine perentorio. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l'appello proposto dalla A.S.D. Imbrò Meraco C5. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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