COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 232 del 10.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 49/A A.S.D. POL. PALMA (AG) avverso squalifica per sette gare del calciatore Mancuso Salvatore, per quattro gare del calciatore Balistreri Gaspare e fino al 30/06/2014 del calciatore Alotto Salvatore – Gara II° categoria girone L) A.S.D. Pol. Palma/A.S.D. Ravanusa del 24/11/2013 – C.U. N° 210 del 27/11/2013.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 232 del 10.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 49/A
A.S.D. POL. PALMA (AG) avverso squalifica per sette gare del calciatore Mancuso Salvatore, per quattro gare del calciatore Balistreri Gaspare e fino al 30/06/2014 del calciatore Alotto Salvatore - Gara II° categoria girone L) A.S.D. Pol. Palma/A.S.D. Ravanusa del 24/11/2013 - C.U. N° 210 del 27/11/2013.
Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Pol. Palma, in persona del legale rappresentante pro tempore, contesta le sopra indicate decisioni assunte in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale.
L'appellante ritiene infatti, in primo luogo, che le sanzioni irrogate possano essere annullate o ridotte in relazione alla posizione dei calciatori sigg. Mancuso e Balistreri, i quali a suo dire “non si sono resi rei di fatti o accadimenti volti a ledere la dignità personale del direttore di gara né la fisicità dello stesso”. In secondo luogo l’appellante ritiene che debba essere ridotta la sanzione a carico del calciatore sig. Alotto “le cui eccessive proteste non si sono comunque convertite in episodi di violenza fisica nei confronti del direttore di gara”.
La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:
Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S.
Orbene, in tale rapporto l’arbitro riferisce che al 43’ del 2° tempo il sig. Mancuso veniva espulso “per avere colpito con una violenta gomitata al petto un avversario”. A gara sospesa (al 19’ del 2° tempo) il sig. Mancuso rientrava nuovamente in campo e strattonava con forza il direttore di gara. Ancora, si legge in referto, che al 19’ del 2° tempo il calciatore sig. Balistreri, alla notifica dell’espulsione per somma di ammonizioni, strappava dalle mani dell’arbitro il cartoncino di gara, che si portava via assieme al taccuino ed agli altri cartoncini.
Sempre al 19’ del 2° tempo il calciatore sig. Alotto strattonava l’arbitro con violenza e lo colpiva con parecchi “calcetti” alle gambe.
Da quanto sopra appare evidente che le ricostruzioni difensive, che pongono l’accento sulla mancanza di manifestazioni di seppur minima violenza, non trovano riscontro negli atti di gara, apparendo così proporzionate le sanzioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, peraltro in linea con quanto previsto dall’art. 18 n° 4 C.G.S. Va aggiunto che nulla viene poi espresso dalla appellante in ordine al comportamento gravemente oltraggioso tenuto del Sig. Balistreri a seguito dell’espulsione. Non pare ultroneo, prima di concludere, considerare che la sanzione assunta a carico del predetto dal Giudice Sportivo Territoriale appare a questa Commissione appena adeguata.
P.Q.M.
Respinge l’appello come sopra proposto.
Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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