COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 232 del 10.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 50/A A.S.D. CANTERA RIBOLLA (PA) avverso squalifica allenatore sig. Russotto Luca fino al 31/12/2013 e squalifica calciatore sig. Filippone Giovanni fino al 15/04/2014 – Gara Campionato Allievi regionali Girone “D” A.S.D. Cantera Ribolla/A.S.D. Riviera Marmi del 01/12/2013 – C.U. N° 220 sgs 47 del 03/12/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 232 del 10.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 50/A A.S.D. CANTERA RIBOLLA (PA) avverso squalifica allenatore sig. Russotto Luca fino al 31/12/2013 e squalifica calciatore sig. Filippone Giovanni fino al 15/04/2014 - Gara Campionato Allievi regionali Girone “D” A.S.D. Cantera Ribolla/A.S.D. Riviera Marmi del 01/12/2013 – C.U. N° 220 sgs 47 del 03/12/2013. Con appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società suindicata, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportate. Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il proposto appello è inammissibile per ciò che concerne la squalifica a carico dell'allenatore sig. Luca Russotto. E' noto infatti che, ai sensi dell’art. 45 n° 3 lett. b) C.G.S., non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti di squalifica per i tecnici, fino a un mese. Quanto alla sanzione a carico del calciatore sig. Filippone Giovanni, la società appellante sostiene che nella valutazione della circostanza dell’avere spintonato l’arbitro è essenziale accertare nel soggetto agente la “mancanza dell’elemento psicologico”, trattandosi di azione involontaria indotta dal “piccolo parapiglia” creatosi tra calciatori al 35’ del 2° tempo, al termine di un’azione di gioco. Tali considerazioni difensive sono tuttavia smentite dall’esame del referto di gara, che costituisce piena prova dello svolgimento dei fatti a norma dell’art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S. In tale rapporto è dato leggere che al 37’ del 2° tempo, dopo avere spinto a gioco fermo con violenza un avversario, che per l’effetto cadeva a terra sbattendo la schiena contro la recinzione, il calciatore sig. Filippone, già espulso, andava incontro all’arbitro “in maniera minacciosa” e gli dava una forte spinta. Subito dopo si avvicinava ad alcuni avversari spintonandoli e insultandoli, fintanto che non veniva trascinato con forza fuori dal terreno di gioco dal responsabile del servizio d’ordine della società A.S.D. Cantera Ribolla. Per tutto quanto sopra la sanzione irrogata dal primo giudice pare rivedibile solo in parte, dovendosi tenere conto tanto del disposto di cui all’art. 18 n° 4 lettere a) e b) (applicabili alla fattispecie), che del principio di afflittività della sanzione ai sensi dell’art. 19 comma 1 lettera f). P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l'appello proposto avverso alla sanzione irrogata al tecnico sig. Luca Russotto. Determina a tutto il 31/03/2014 la sanzione della squalifica a carico del calciatore sig. Giovanni Filippone. Per l’effetto senza addebito di tassa reclamo, non versata.
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