COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 232 del 10.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 53/A U.S.D. Città di Rosolini (SR) avverso ammenda di € 500,00; inibizione dirigenti Sig. Errante Pietro sino al 15/12/2013 e Sig. Randazzo Daniele sino al 15/04/2014; squalifica allenatore Sig. Trombatore Orazio sino al 31/01/2014; squalifica calciatore Ricca Luigi per 5 gare – gara campionato Eccellenza gir. “B” U.S.D. Città di Rosolini/Città di Vittoria del 01/12/2013 – Comunicato Ufficiale 224 del 04/12/2013

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 232 del 10.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 53/A U.S.D. Città di Rosolini (SR) avverso ammenda di € 500,00; inibizione dirigenti Sig. Errante Pietro sino al 15/12/2013 e Sig. Randazzo Daniele sino al 15/04/2014; squalifica allenatore Sig. Trombatore Orazio sino al 31/01/2014; squalifica calciatore Ricca Luigi per 5 gare – gara campionato Eccellenza gir. “B” U.S.D. Città di Rosolini/Città di Vittoria del 01/12/2013 – Comunicato Ufficiale 224 del 04/12/2013 La U.S.D. Città di Rosolini ha inoltrato appello avverso le decisioni del Giudice di prime cure ritenendo le sanzioni determinate a carico dei propri tesserati assolutamente non rispondenti ai fatti contestati che, come emergono dal referto arbitrale, non corrispondono alla realtà e, in ogni caso, ritenendole ingiuste e smisurate. Riferisce l’appellante la propria versione dei fatti e chiede la riduzione o l’annullamento dei provvedimenti impugnati. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva: La inibizione sino al 15/12/2013 a carico del Sig. Errante Pietro non è impugnabile a norma dell’articolo 45 comma 3 lett. b) del C.G.S. in quanto inferiore ad un mese; L’appello è inammissibile in relazione agli altri provvedimenti impugnati perché sottoscritto da soggetto inibito (Sig. Errante Pietro) che, ai sensi dell’articolo 19 comma 1 lett. h) del C.G.S., non può rappresentare la società in ambito federale. P.Q.M. Dichiara la inammissibilità dell’appello inoltrato dalla U.S.D. Città di Rosolini e, per l’effetto, l’addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it