COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 232 del 10.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 116/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Equipe Comprensorio Palermo (ex CUS D. Città di Capaci) Sig. Cipolla Vincenzo (Presidente all’epoca dei fatti) N°14 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di Promozione 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 232 del 10.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 116/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Equipe Comprensorio Palermo (ex CUS D. Città di Capaci) Sig. Cipolla Vincenzo (Presidente all’epoca dei fatti) N°14 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di Promozione 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 03/10/2013 prot. 11.367 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma la società deferita ha inviato memorie difensive allegando certificati medici dai quali si evince: che i calciatori Soltani Ahmed Gabriele, Giuseppe Blandino, Rosolino Michel Lo Dico, Francesco Lo Verso, Nicolò Scicolone, Gianmarco Perino, Umberto Smeraldi, Filippo Abbate, Alessio Bonanno, Riccardo Busetta, Giovanni Battista Prestigiacomo, Claudio Virzì, avevano tutti effettuato la prescritta visita medica di idoneità sportiva prima dell’inizio del campionato di competenza; che i calciatori Benedetto Basile, Marco Gennaro, Lo Verso Francesco, hanno iniziato il campionato di competenza in assenza di certificazione medica, effettuando la visita medica di idoneità sportiva soltanto successivamente e con notevole ritardo; nulla è stato opposto a difesa della posizione del calciatore Tosco Francesco. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva conseguentemente per tabulas la responsabilità delle parti deferite, o perché mancante la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori, o perché la visita medica di idoneità sportiva dei calciatori è stata effettuata con notevole ritardo in relazione all’inizio del campionato di competenza. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone pertanto di non doversi procedere nei confronti dei calciatori Soltani Ahmed Gabriele, Giuseppe Blandino, Rosolino Michel Lo Dico, Francesco Lo Verso, Nicolò Scicolone, Gianmarco Perino, Umberto Smeraldi, Filippo Abbate, Alessio Bonanno, Riccardo Busetta, Giovanni Battista Prestigiacomo, Claudio Virzì e applica: l’ammenda di € 200,00 alla società A.S.D. Equipe Comprensorio Palermo (ex CUS D. Città di Capaci); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Cipolla Vincenzo; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Benedetto Basile, Marco Gennaro, Lo Verso Francesco, Francesco Tosco, , tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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