COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 12/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo presentato dalla Polisportiva S. Maria A.S.D. Avverso la decisione del G.S. Pisa che ha Inibito il tesserato Becce Giuseppe fino al 19.03.2014. (C.U. N. 25 Del 20.11.2013)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 12/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo presentato dalla Polisportiva S. Maria A.S.D. Avverso la decisione del G.S. Pisa che ha Inibito il tesserato Becce Giuseppe fino al 19.03.2014. (C.U. N. 25 Del 20.11.2013) Il Giudice Sportivo comminava l’inibizione al dirigente in epigrafe in quanto a fine gara si recava nello spogliatoio del D.G. con atteggiamento antisportivo; invitato ad uscire reiterava l’atteggiamento antisportivo, e appoggiando entrambe le mani sul petto del D.G. lo spingeva facendolo indietreggiare senza provocargli dolore. Veniva, quindi, allontanato dal D.G.. Avverso tale provvedimento reclama oggi la società. La reclamante conferma, in buona sostanza, l’atteggiamento antisportivo, ma nega che il dirigente possa aver appoggiato le mani sul petto dell’arbitro. L’arbitro, nel proprio supplemento di rapporto, conferma “in toto” quanto indicato nel rapporto di gara. Il reclamo non merita accoglimento. L’accaduto è ben descritto negli atti di gara, sinteticamente confermati nel supplemento richiesto. Non vi è dubbio, pertanto, sui fatti ascritti. Relativamente all’entità della sanzione, non si ravvedono margini per una sua riduzione, per evidenti motivi di equità con fattispecie similari. Ad abundantiam, poi, si rileva come l’incolpato fosse il dirigente accompagnatore addetto al Direttore di Gara. P.Q.M. la Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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