COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 12/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Paperino, avverso la squalifica inflitta all’allenatore Abbate Raffaele fino al 20/05/2014 (C.U. n. 22 del 20/11/2013).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 12/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: Reclamo dell'Associazione Sportiva Dilettantesca Paperino, avverso la squalifica inflitta all'allenatore Abbate Raffaele fino al 20/05/2014 (C.U. n. 22 del 20/11/2013). L'Associazione Sportiva Dilettantistica Paperino, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti del tesserato sopra identificato con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro casalingo disputato, in data 16 settembre 2013, contro la società San Mauro. Il G.S.T. motivava così le proprie decisioni: “Allontanato dal terreno di gioco per offese al D.G. ed agli 00.FF. reiterava le stesse a fine gara, minacciando ripetutamente il D.G. e tenendo un comportamento gravemente antisportivo nei confronti dello stesso. La squalifica si intende aggravata per la responsabilità del suo ruolo e del suo esempio estremamente diseducativo per la categoria di appartenenza.”. La società reclamante, in un ampio atto di impugnazione, non solo evidenzia l'inesistenza di un comportamento censurabile in capo al suo allenatore ma, per converso, stigmatizza il comportamento del D.G. che, al di là di eventuali errori tecnici, avrebbe assunto una condotta contraria ai principi di lealtà, probità e correttezza imposti dal Codice di Giustizia Sportiva. Le presunte proteste del dirigente sarebbero scaturite da una ingiusta espulsione del portiere che sarebbe uscito dal campo senza ammettere, come erroneamente rilevato dall'arbitro, la sussistenza del fallo nel tentativo di placare la protesta del proprio coach. Dopo aver negato sostanzialmente tutti i fatti contestati il reclamo si sofferma su episodi di contorno finalizzati a far emergere un comportamento scorretto del D.G. testimoniato persino da alcune dichiarazioni allegate dalle quali si evincerebbe che il medesimo avrebbe assunto una grave condotta provocatoria. La società conclude pertanto chiedendo l'annullamento ovvero la riduzione della squalifica eventualmente all'esito delle invocate deposizioni testimoniali. Il reclamo è fondato e merita parziale accoglimento. Occorre però preliminarmente specificare quali sono le istanze che effettivamente la C.D.T. può soddisfare e quelle che invece le sono precluse. Un concetto ostico, patrimonio del Diritto Sportivo F.I.G.C. - che per questo viene spesso ripetuto nella parte motiva di moltissime decisioni della C.D.T., affinché chiunque possa averne piena conoscenza - è che le Carte Federali, ad eccezione di particolari procedimenti, fanno espresso divieto quanto all’ammissione di prove testimoniali all’interno del procedimento sportivo. Il reclamo, nel suo contenuto, cerca di contrastare la fede privilegiata del rapporto arbitrale sulla sola negazione di tutti i fatti attribuiti al tesserato configgendo inesorabilmente sia su quanto contenuto nel rapporto che sulle precisazioni inserite nel successivo supplemento arbitrale. Infatti, nel successivo atto espressamente richiesto quale approfondimento istruttorio, il D.G. smentisce categoricamente, seguendo la numerazione in punti adottata nel reclamo introduttivo, tutte le deduzioni difensive limitandosi ad ammettere esclusivamente una sola tra le censure avanzate (non aver concesso l'ingresso di un giocatore). In ogni caso il comportamento dell'allenatore, a nulla rilevando l'eventuale “provocazione”, appare comunque certamente illegittimo e l'atteggiamento minaccioso ed offensivo si manifesta ancor più grave in quanto reiterato e plateale. Sembrano invece decisamente più pertinenti i rilievi, dedotti ed argomentati nel reclamo, quanto alla commisurazione della sanzione applicata per la condotta assunta dall'allenatore che effettivamente si è limitata ad una contestazione esclusivamente verbale senza mai travalicare in atti o gesti anche solo potenzialmente lesivi. Pur condividendo le argomentazioni del Giudice di prime cure, che richiama nella parte motiva il ruolo di esempio che la dirigenza dovrebbe mantenere, specialmente nelle categorie che vedono protagonisti giovani atleti (esordienti), il provvedimento deve necessariamente essere ridotto, parametrando ed allineando il medesimo con riferimento alle precedenti decisioni della Giustizia Sportiva. P.Q.M. La C.D.T., in parziale riforma, accoglie il reclamo dell'Associazione Sportiva Dilettantesca Paperino, riduce la squalifica inflitta all'allenatore Abbate Raffaele fino al 20/03/2014 e dispone la restituzione della relativa tassa.
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