COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 12/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti dell’A.E. Velluto Marco. della Sezione A.I.A. di Piombino, al quale viene contestata la violazione dell’art.1, c.1, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 12/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti dell’A.E. Velluto Marco. della Sezione A.I.A. di Piombino, al quale viene contestata la violazione dell’art.1, c.1, del C.G.S.. A seguito dell’ordinanza emessa da questa C.D., con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 1 del 4 luglio c.a. relativo al deferimento indicato in epigrafe, la Procura Federale, con nota in data 29 ottobre u.s., ha qui trasmesso la documentazione che ha ritenuto richiedere alla Sezione A.I.A. di Piombino a seguito dell’ordinanza citata. La trattazione della questione, posta in esame per la data odierna, vede presenti a seguito di convocazione: - l’Arbitro Marco Velluto, - la Procura Federale in persona dell’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto. Prima della riunione il Difensore dell’Arbitro Velluto viene edotto circa il contenuto della nota della Procura Federale pervenuta con l’atto di deferimento. In apertura di dibattimento il rappresentante della Procura Federale dichiara di aver raggiunto con l’incolpato un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopone alla attenzione del Collegio. Irrogarsi all’A.E. Marco Velluto la sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 2 (due). La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, dopo amplissimo dibattito, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, e rilevata in qualche modo la congruità della sanziona indicata, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA la applicazione della sanzione come sopra determinata. DISPONE la chiusura del dibattimento
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