COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 12/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Gara Barga – Capezzano Pianore (0-2) del 10/11/2013. Campionato di I categoria. In C.U. n.28 del 14/11/2013 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 12/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Gara Barga – Capezzano Pianore (0-2) del 10/11/2013. Campionato di I categoria. In C.U. n.28 del 14/11/2013 C.R.T. Reclama la società Barga contro la decisione del G.S. che squalifica per 5 gare il calciatore Barbuti Davide il quale “espulso per doppia ammonizione, uscendo dal terreno di gioco raccoglieva un bastone di legno e lo spaccava battendolo contro un palo di una porta di gioco. Accompagnava tale gesto offendendo il D.G. Sanzione aggravata in quanto capitano”. La reclamante non contesta sostanzialmente i fatti che hanno portato alla espulsione per doppia ammonizione del calciatore ponendo invece l’accento sul fatto che il bastone non era di legno ma di plastica, che il palo colpito non era della porta del campo ma un palo posto dietro ed al di fuori dal terreno di gioco. Sostiene inoltre che a fine gara il Barbuti, in quanto capitano si è prodigato per sedare gli animi in occasione di alcuni tafferugli e che si è ampiamente scusato con il D.G. Contesta in punto di diritto la quantificazione della sanzione che riterrebbe equa in due giornate di squalifica. In via istruttoria chiede l’audizione e l’assunzione del D.G. a chiarimenti su capitoli predisposti dalla stessa parte reclamante. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, chiarisce che il bastone poteva essere anche di materiale diverso dal legno, confermando altresì le frasi al suo indirizzo. Rileva che il Barbuti non si è adoperato a calmare gli animi come sostenuto limitandosi a chiedere al D.G., una volta scusatosi per l’accaduto, quante giornate di squalifica gli sarebbero state inflitte. All’udienza del 6/12/13 il legale della società presente per delega, dopo avere ascoltato la lettura del supplemento di rapporto, ha confermato il contenuto dello stesso evidenziando come l’arbitro avesse cambiato la versione relativamente al materiale del bastone. La C.D. esaminati gli atti ufficiali e udita la parte reclamante così come rappresentata, respinge il reclamo. In via preliminare rileva l’inammissibilità dell’istanza istruttoria in quanto il D.G. non può essere chiamato a chiarimenti dalla parte reclamante tantomeno su capitoli che assumerebbero un criterio di interrogatorio formale escluso nell’Ordinamento sportivo. Il Collegio, come più volte affermato, in ogni occasione di reclamo chiede al D.G. un supplemento di rapporto nel quale l’arbitro specifica in modo più dettagliato i fatti avvenuti in occasione della gara, anche in virtù delle contestazioni della parte reclamate. Tale potere istruttorio compete solo ed esclusivamente al Giudicante. Nel merito, alcuna valenza ai fini del decidere può essere riferita al materiale del bastone, così come l’avere colpito un palo anziché un altro. Ciò che determina è solo ed unicamente il comportamento sicuramente frutto di violenza, anche se momentanea, e potenzialmente idoneo ad instaurare comportamenti certamente antisportivi di altri soggetti. Per quanto attiene lo sviluppo del reclamo in punto di diritto le tesi difensive non possono trovare accoglimento. Il calciatore, oltre ad essere stato espulso per somma di ammonizioni, il che comporta già la sanzione della squalifica per una giornata di gara, ha posto in essere un comportamento assolutamente antisportivo ed idoneo a generare violenza oltre ad avere profferito offese nei confronti del D.G. e delle Istituzioni Federali, il tutto nella sua veste di capitano della squadra il che comporta una sanzione di indubbia gravità. Da quanto esposto il reclamo non può essere che respinto e la sanzione confermata in quanto congrua rispetto ai fatti ascritti al tesserato. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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