COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 12/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Asd Polisportiva Scansano avverso squalifica allenatore Bigoni Luca fino Al 1912014 (C.U. N° 23 Del 20112013)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 33 del 12/12/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Asd Polisportiva Scansano avverso squalifica allenatore Bigoni Luca fino Al 1912014 (C.U. N° 23 Del 20112013)
Reclama tempestivamente la ASD Polisportiva Scansano avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S. di Grosseto con la seguente motivazione: “ A fine gara in prossimità degli spogliatoi si avvicinava al DG e teneva comportamento ripetutamente irriguardoso ed offensivo nei confronti del DG stesso”
La società reclamante chiede un riesame del provvedimento, inizialmente sostenendo che il DG avrebbe operato uno scambio di persona.
Infatti il presidente della società, firmatario del reclamo, parlando in prima persona, asserisce che l’allenatore non si sarebbe avvicinato all’arbitro, ma di essere invece stato lui stesso ad interloquire con il D.G. con uno scambio di battute, peraltro alimentate dal comportamento dell’arbitro stesso, che non avrebbe risposto alla stretta di mano a fine gara polemizzando con il presidente.
La società si rende infine disponibile ad essere udita, senza farne esplicita richiesta, e pertanto non convocata.
La CD esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo.
L’arbitro è assolutamente certo che il soggetto con il quale ha interloquito fosse l’allenatore Bigoni e non il presidente Camarri (presente in panchina quale f.f. di massaggiatore), ribadisce altresì le offese ricevute e, seppure ammettendo di aver interloquito polemizzando con il Bigoni, nega di averlo fatto a voce alta urlando.
Osserva la CD come assolutamente certa sia l’identificazione dell’allenatore, così come assolutamente certo è il comportamento irriguardoso ed a tratti offensivo del medesimo. E’ di tutta evidenza come il Dg avrebbe dovuto evitare qualsiasi commento o risposta polemica, ma certo l’averlo fatto, come ammesso, non doveva consentire al Bigoni di tenere comportamento irriguardoso.
Giusta la sanzione nella sua determinazione per cui va confermata.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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