COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 12/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Gara Venturina – Calvi Salviano ( 4-0) del 16/11/2013. Campionato Allievi Provinciali. In C.U. n.23 del 20/11/13 Delegazione Provinciale di Livorno.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 12/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Gara Venturina – Calvi Salviano ( 4-0) del 16/11/2013. Campionato Allievi Provinciali. In C.U. n.23 del 20/11/13 Delegazione Provinciale di Livorno. Reclama la società Venturina avverso la squalifica per tre giornate inflitta la proprio calciatore Luci Francesco il quale, espulso per doppia ammonizione, alla notifica offendeva il D.G. La reclamante contesta la sanzione affermando che il proprio tesserato non ha offeso il D.G. e quindi ritiene eccessiva la pena inflitta. Chiede l’audizione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma integralmente le frasi offensive profferite dal Luci nei suoi confronti. La società, nonostante la rituale convocazione, non si è presentata in udienza. La C.D., esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. La versione dell’arbitro appare assolutamente chiara ed inequivocabile e quindi, anche in virtù del dettato normativo che assurge a prova privilegiata quanto scritto dal D.G., non vi sono motivi per non credere alla stessa. D’altro canto la reclamante non sviluppa temi difensivi idonei a porre dubbi circa l’operato del D.G. ed il suo comportamento processuale, ovvero la mancata presenza in udienza nonostante la richiesta in tal senso e la rituale convocazione, non propendono certamente per un ulteriore esame della situazione. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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