CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 5 dicembre 2013 promosso da: Chieri Torino Volley / Federazione Italiana Pallavolo

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 5 dicembre 2013 promosso da: Chieri Torino Volley / Federazione Italiana Pallavolo IL COLLEGIO ARBITRALE Avv.Guido Cecinelli – Presidente Pres.Franco Frattini – Arbitro Avv.Aurelio Vessichelli - Arbitro nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri ("Codice"), nel procedimento Prot. n.1922 del 28.10.2013 – 747 promosso da: CHIERI TORINO VOLLEY CLUB s.r.l. in persona del legale rappresentate pro tempore (Part.IVA: 10107120015), con sede in Torino, Corso Francesco Ferrucci n.77/9, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giuseppe Sbriglio e Fabrizio Sgandurra ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Torino, Corso Vittorio Emanuele II° n.111 - parte istante - Contro FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo (cod.fisc.: 05268880589), in persona del legale rappresentate in carica, Pres. Carlo Magri, rappresentata e difesa dall’Avv. Giancarlo Guarino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via A. Nibby n.7 - parte intimata - FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con istanza trasmessa a mezzo fax alla FIPAV in data 24.10.2013, la Chieri Torino Volley s.r.l., instaurava il procedimento arbitrale avanti il T.N.A.S. presso il CONI, impugnando la decisione della Corte Federale del 29.8.2013 con la quale veniva respinto il ricorso dell’istante e confermata la decisione della Corte d’Appello Federale della FIPAV del 19.8.2013, che confermava il provvedimento del Giudice di Lega del 19.7.2013, a sua volta confermativo della nota del Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie “A” Femminile di Serie A1 e di Serie A2 per la stagione 2013/2014, con il quale la Commissione Ammissione ai Campionati deliberava la mancata ammissione al campionato di Serie A1 Femminile, dell’odierna istante. I motivi dell’esclusione suddetta, erano: a) mancato deposito dell’attestazione del versamento della tassa d’iscrizione al Campionato; b) mancato deposito (ai sensi dell’art.2 comma 11, lettera J e art.3 Regolamento Ammissione al Campionato – R.A.C.), della garanzia finanziaria richiesta (art.8 c.4 lett.b, R.A.C.); c) mancato deposito (ai sensi dell’art.2 c.11 punto i, lettera I° e VI° RAC) delle liberatorie o di altra documentazione attestante il pagamento nella misura non inferiore al 100% dell’importo dovuto per la stagione 2012/2013, peri tesserati facenti parte della rosa della prima squadra Sirressi Immacolata, Gennari Alessia, Frigo Laura, Guiggi Martina e Piccinini Francesca (art.8 c.4 lett.g-h, R.A.C.); d) esistenza di debiti nei confronti della Società Volley Bergamo, nonché del Consorzio Lega Pallavolo Serie A Femminile (art.8 c.4 lett.e, R.A.C.). La Corte d’Appello Federale motivava la propria decisione sulla circostanza che “… non solo alla scadenza del termine ultimo della domanda di ammissione al Campionato (fissato ex art.2 n.1 R.A.C. alle ore 12,00 del 28.6.2013), ma anche alla data di pubblicazione della decisione del Giudice di Lega del 19.7.2013 e ancor oggi, la documentazione a corredo della domanda stessa (da prodursi obbligatoriamente entro il suddetto termine con onere a carico del sodalizio), era in tutto o in parte mancante”. Osservava ancora la C.A.F. che “… mancano ancora totalmente all’appello le garanzie finanziarie le cui forme non sono rimesse alla scelta del soggetto obbligato ma, a norma dell’art.3 R.A.C., debbono tassativamente consistere in fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie a prima richiesta prestate da banche autorizzate ai sensi del titolo secondo del decreto legislativo 1.9.1993 n.385, cioè da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria, ovvero da imprese di assicurazioni autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni dall’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale”. La C.A.F. rilevava, altresì, “… l’irrilevanza della procura speciale irrevocabile a favore della Lega, redatta dal Notaio Maria Teresa Pelle in data 17.7.2013, con la quale veniva messa a disposizione (dalla CUATTO GIAVENO VOLLEY s.r.l.) la complessiva cifra di € 183.632,00 a titolo di garanzia nell’attesa del rilascio di una nuova fideiussione … nonché della dichiarazione datata 1.8.2013 a firma BIBI di Bianco Cristina e c. s.a.s. (broker assicurativo) prodotta (solo in copia) all’udienza di discussione”. La C.A.F. osservava, in ogni caso, l’impossibilità di utilizzare il credito oggetto della procura irrevocabile, e l’irrilevanza della rinuncia della CUATTO GIAVENO VOLLEY, soggetto mandante, perché priva di autentica, nonché l’insussistenza del rilascio di fideiussione da parte di intermediario finanziario ex art.106 TUB, “non rientrante tra i soggetti accettati dalla Lega per tale genere di garanzia”. Rilevava, da ultimo, la C.A.F. che “le firme apposte dalle atlete in calce alle rispettive liberatorie sono state prodotte solo in copia fotostatica, mentre l’equivoco tenore letterale della quietanza relativa all’atleta Francesca Piccinini non risulta conforme, nella sostanza, al modulo predisposto dalla Lega, non essendo idonea a documentare l’avvenuto incasso delle somme dovute”. Anche la Corte Federale della FIPAV, successivamente adita, rigettava il ricorso con decisione pubblicata il 25.9.2013, sul presupposto che la C.A.F. “… ha rigorosamente applicato l’art.2 del R.A.C. che stabilisce dei termini perentori a cui si debbono attenere le società per la domanda di partecipazione al campionato che deve essere, altresì, corredata anche dalle garanzie finanziarie richieste”. Con l’istanza proposta avanti il T.N.A.S. presso il CONI, la parte istante eccepiva che il R.A.C., nel disporre la perentorietà dei termini, si riferisce solo alla data di presentazione della domanda di ammissione ai campionati, e non alla documentazione obbligatoria che poteva essere prodotta anche dopo lo spirare del termine di iscrizione. La Chieri Torino Volley Club s.r.l. nominava arbitro il Pres. Franco Frattini. Si costituiva in giudizio la F.I.P.A.V. eccependo, in via pregiudiziale, l’incompetenza del TNAS in favore della competenza dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, ai sensi dell’art.12 bis dello Statuto CONI e dell’art.21 comma 14 del Codice dei Giudizi innanzi all’Alta Corte di Giustizia Sportiva, e l’inammissibilità dell’istanza di arbitrato per omessa notifica ai controinteressati e l’infondatezza, nel merito, dell’istanza proposta. La FIPAV nominava arbitro l’Avv. Aurelio Vessichelli. Gli arbitri nominati dalle parti, proponevano quale Presidente l’Avv. Guido Cecinelli il quale in data 14.11.2013 accettava l’incarico. Il Collegio Arbitrale fissava l’udienza per la comparizione delle parti per il 22.11.2013, dove veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo. A detta udienza, comparivano i difensori delle parti i quali discutevano la controversia e il Collegio, dopo breve riserva, rigettava l’istanza cautelare proposta dalla Chieri Torino Volley Club. Il Collegio si riservava la decisione, concedendo alla parte istante termine fino al 29.11.2013 per il deposito di una memoria conclusionale, ed alla parte intimata termine fino al 3.12.2013 per il deposito di replica. Esaurita la fase dibattimentale, il Collegio, preliminarmente, osserva che la domanda cautelare tendente alla sospensione del Campionato di Pallavolo Femminile Serie A1, non ha pregio e deve essere disattesa, sia per la fondatezza dell’eccezione pregiudiziale svolta dalla difesa della FIPAV, sia per il grave danno che potrebbe essere provocato alle undici squadre che, da tre giornate (al 22.11.2013) hanno iniziato il Campionato stesso, con un evidente squilibrio degli interessi contrapposti. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Collegio, procedendo nella disamina delle questioni dedotte dalle parti secondo l'ordine logico giuridico di priorità, ritiene fondata l'eccezione pregiudiziale avanzata dalla resistente FIPAV in ordine al difetto di competenza del TNAS in favore della Competenza dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI. E' noto, infatti, che ai sensi dell'art. 1, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in l. 17 ottobre 2003, n.280, i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo. Il Legislatore ha poi distinto nel successivo art.2 le controversie sottratte in toto alla cognizione dei giudici statali, per le quali opera il vincolo di giustizia e che sono rimesse alla sola cognizione. degli organi interni di giustizia sportiva, dalle controversie che investono situazioni giuridiche soggettive che, seppur connesse con l'ordinamento sportivo, hanno rilevanza per l'ordinamento statale. Peraltro, in relazione a tale ultimo caso, il Legislatore ha stabilito che il ricorso agli organi di giustizia statale è possibile solo a condizione che siano esauriti i gradi di giustizia sportiva, essendo fatte salve le clausole compromissorie previste dagli Statuti e dai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive (tra le tante, Cons. St., sez. VI, 31 maggio 2013, n. 3002; Tar Lazio, sez. III ter, 25 maggio 2010, n.13266; 31 maggio 2005, n.4284 e 15 giugno 2006, n.4604). La modifica dello Statuto CONI introdotta nel 2008 ha sostituito alla Camera di Conciliazione e di Arbitratoto del C.O.N.I. due organismi, l'Alta Corte di Giustizia Sportiva (art. 12 bis dello Statuto deli C.O.N.I.) e il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (art. 12 ter dello stesso Statuto). Si tratta di organismi con competenze diverse. Come infatti chiarito dall'art. 3, comma 1, del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina degli Arbitri, la competenza arbitrale del Tribunale è alternativa a quella dell'Alta Corte. La decisione dell'Alta Corte interviene solo su questioni di notevole rilevanza per l'ordinamento nazionale e sempre che abbiano ad oggetto diritti indisponibili. La decisione dalla stessa pronunciata, in quanto provvedimento amministrativo emesso nell'ultimo grado della giustizia sportiva, è impugnabile dinanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. z, c.p.a.. Il Tnas ha invece competenza (arbitrale) "a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione" (comma 1 dell'art. 12 ter dello Statuto del C.O.N.I.) e sempre che le questioni ad esso sottoposte abbiano ad oggetto diritti disponibili (art. 3, comma 1, del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina degli Arbitri). La società istante sostiene che la competenza dell’ACGS in materia di ammissioni/esclusioni a campionati sia alternativa rispetto a quella del TNAS, adducendo a sostegno di tale affermazione che il diritto all’ammissione/iscrizione ai campionati sportivi, al contrario di quanto afferma la difesa della FIPAV, non sia affatto un diritto indisponibile e che la clausola compromissoria contenuta nello Statuto della FIPAV all'art.63, prevederebbe il ricorso all'ACGS esclusivamente, appunto, in relazione ai "diritti indisponibili". Invero, la clausola compromissoria contenuta nello statuto della FIPAV fa rinvio agli articoli 12, 12 bis e 12 ter dello Statuto del CONI per individuare le norme di funzionamento di tali due Organi di Giustizia Sportiva istituiti presso il CONI. Il "sistema" cui rinvia lo Statuto FIPAV si completa dunque con l'ulteriore rinvio al "Codice dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva" ed al "Codice dei Giudizi avanti al TNAS" con i quali viene dato corpo, tra l'altro, al riparto di competenze previsto solo "in nuce" nello Statuto del CONI. La posizione di ogni società affiliata alla FIPAV, rispetto alla portata dell'art.63 citato, è quella di incondizionata adesione, la quale comporta l'accettazione del "sistema" di Giustizia Sportiva del CONI in ciò includendo i rispettivi regolamenti e le norme, sostanziali e procedurali, in essi contenute. Senza approfondire ulteriormente questioni che pretenderebbero ben altra ampiezza di trattazione, si può rimarcare in questa sede che l'art.63 più volte citato comprende per una parte (quella che fa rinvio alla competenza del TNAS) una vera e propria "clausola compromissoria" e, per un'altra parte (quella che fa rinvio alla competenza dell'ACGS) quello che dottrina e giurisprudenza delineano come "vincolo di giustizia", cioè l'obbligo di soggezione alla decisione di un organo endoassociativo ( vincolo qualificato dai più come clausola per arbitrato irrituale). Il Collegio, pertanto, condivide la tesi della resistente FIPAV laddove si sostiene che il riparto di competenza tra TNAS e ACGS, è questione che va interamente risolta sulla base del confronto e dell'interpretazione sistematica tra il "Codice dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva" ed il "Codice dei Giudizi avanti al TNAS". Occorre dunque concentrare l'attenzione sull'interpretazione dell'art. 21, comma 14 del Codice dei Giudizi che riserva all'ACGS, oltre a quanto statuito al comma 1 del medesimo articolo, la competenza in ordine a tutte le questioni di iscrizione ai Campionati, ferma la valutazione sulla rilevanza delle stesse. Orbene, l'art.21, comma 14 sembra ammettere un'unica interpretazione coerente con le linee generali e la "ratio" dell'intero sistema: quella secondo cui la materia dell'ammissione/iscrizione ai campionati sia considerata indisponibile dallo stesso legislatore sportivo e che sia invece consentita la valutazione sulla rilevanza, con ciò intendendo che le questioni relativa e a campionati "minori" (ad esempio interregionali, provinciale etc.) possano essere devolute al TNAS. Ad avviso del Collegio, la corretta "lettura" del sistema di garanzie istituito presso il CONI non può prescindere dalla considerazione del "riparto giurisdizionale che il Legislatore statale ha delineato con il D.L n. 220/2003, convertito con modificazioni, in L n. 280/2003. A tal proposito va ricordato che in sede di decretazione d'urgenza era stata attribuita alla competenza esclusiva del Giudice Sportivo, tra l'altro, la materia dell'ammissione e affiliazione nonché l'organizzazione dei campionati ivi inclusa l'ammissione delle squadre ai medesimi. In sede di conversione del suddetto decreto, tuttavia, il legislatore ha avuto un ripensamento ed ha escluso dalle materie attribuite alla esclusiva competenza della giustizia sportiva quelle dell'ammissione e dell'affiliazione, nonché quella dell'organizzazione svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti, ritenendo che in siffatti settori non possa negarsi una possibile rilevanza esterna e, quindi, la possibile lesione di situazioni giuridiche soggettive che non possono, dunque, essere sottratte alla tutela giurisdizionale ordinaria. In coerenza con detta impostazione della legge dello stato, come si è detto, il CONI, con la novella del 2008 ha sostituito - all'unico organo (la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport) competente a decidere in via definitiva (quale ultimo grado della giustizia sportiva) le controversie insorte tra Federazione e tesserati - due diversi organi, l'Alta Corte di Giustizia Sportiva e il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, con distinte competenze: l'uno (l'Alta Corte di Giustizia Sportiva) per le controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili e comunque sempre che la lite sia di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale, in ragione delle questioni di fatto e diritto coinvolte; l'altro (il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport) per le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili. Diverse le competenze, diversa la natura dell'atto conclusivo del procedimento giustiziale e diverso, infine, il giudice dello Stato competente a conoscere della sua impugnazione: provvedimento amministrativo impugnabile dinanzi al giudice amministrativo per le controversie portate dinanzi all'Alta Corte per asserita lesione di interessi legittimi; lodo arbitrale rituale impugnabile dinanzi alla Corte d'appello per le controversie portate dinanzi al Tnas per asserita lesione di un diritto soggettivo disponibile. Posizione giuridica soggettiva, quest'ultima, che la norma dello Stato (art. 806 c.p.c) prevede possa essere tutelata in sede arbitrale. Pare di poter concludere, pertanto, che la competenza dell'Alta Corte e la "indisponibilità" delle posizioni soggettive assoggettabili alla cognizione di tale Organo, siano da individuare in quelle che, in ultima analisi, risulteranno di competenza del TAR del Lazio in sede di eventuale impugnazione giurisdizionale "esterna" all'ordinamento sportivo, rappresentando così il Giudizio avanti all'Alta Corte l'ultimo grado di giustizia interna idoneo a mettere capo ad un provvedimento definitivo ( assolvendo così al principio del rispetto della c.d. "pregiudiziale sportiva" ribadito dal legislatore statale). Il Collegio, in ogni caso, non ritiene fondata l'interpretazione proposta dalla Società istante circa la "disponibilità" ( e quindi, circa la "arbitrabilità") del diritto dedotto in lite. Detta "disponibilità" non può legittimamente desumersi dalle disposizioni invocate dall'istante (in particolare dall'art.12 del Regolamento di ammissione ai campionati di pallavolo di serie A1 e A2 femminile stagione sportiva 2013/14 che, -rubricato "cessione del diritto sportivo" -) dal momento che, come esattamente rilevato dalla parte resistente, l'art.16, commi 7 e 8 del Regolamento Affiliazioni e Tesseramento della FIPAV, stabilisce che l'efficacia del trasferimento ( possibile peraltro solo nel rispetto delle regole e procedure federali) è subordinata all'atto di approvazione e ratifica della FIPAV. Sembra quindi condivisibile l'assunto secondo cui l'interesse regolato con il trasferimento non sia solo quello delle due parti "private" ma anche quello generale dell'ordinamento sportivo e dell'assetto dei campionati di esclusiva competenza della Federazione; per conseguenza, ogni atto che incide sull'assetto, la configurazione e l'organizzazione dei Campionati federali ha in sé una evidente connotazione pubblicistica, risolvendosi in espressione delle attribuzioni conferite dallo Stato al sistema CONI – Federazioni Sportive. Quanto sopra esposto posta a concludere nel senso che il citato art.14, comma 21 del Codice dei Giudizi avanti all'ACGS debba essere interpretato nel senso della "non arbitrabilità/incompetenza del TNAS" rispetto alle questioni attinenti alle ammissioni/esclusioni ai Campionati di livello nazionale, in favore della competenza dell'ACGS. La norma in esame, infatti, definisce "de iure condito" (ancorchè implicitamente) come indisponibile tale materia riservandola all'unico Organi di Giustizia Sportiva che possa conoscere (anche) di interessi legittimi evidentemente connaturati alle controversie in materia di ammissione a Campionati Nazionali. Ogni altra eccezione e deduzione resta assorbita. Alla luce dell’insegnamento della Corte Costituzionale (sentenza n.77/2007) ed a seguito della declinatoria della competenza del TNAS in favore della competenza dell’ACGS, sorge la necessità di fissare un termine per la TRANSLATIO IUDICII, al fine di conservare in favore dell’istante, gli effetti della domanda, in analogia con gli artt.50, 367 2° c., 382 1° c. c.p.c. Oltre alla già indicata ACGS, quanto al termine per la riassunzione, il Collegio ritiene opportuno fissare detto termine in trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione. La soccombenza virtuale della parte istante, permette la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della FIPAV, liquidate in € 1.800,00 oltre accessori di legge. Il Collegio pone a carico della parte istante le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale liquidate in € 6.000,00 oltre accessori con il vincolo di solidarietà. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti, così provvede: a) rimette all’Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il CONI, il procedimento di cui all’istanza di arbitrato proposta dalla Società Chieri Torino Volley Club s.s.d.r.l. nei confronti della F.I.P.A.V., concedendo termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione per la riassunzione. b) Condanna la parte istante al pagamento delle spese di lite in favore della FIPAV liquidate in € 1.800,00 oltre accessori di legge. c) Condanna la parte istante, con il vincolo della solidarietà, al pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, che liquida in complessivi € 6.000,00 oltre accessori. d) Pone a carico delle parti, in egual misura, il pagamento dei diritti amministrativi. e) Dichiara incassati dal T.N.A.S. i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all’unanimità in data 5.12.2013 e sottoscritto in tre originali nel luogo e nelle date indicate. F.to Guido Cecinelli F.to Franco Frattini F.to Aurelio Vessichelli
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it